Ottemperanza per Carta docente: condanna dell’Amministrazione e nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 6659 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza alle pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudice amministrativo svolge un accertamento di natura meramente esecutiva, limitato alla verifica di un comportamento omissivo o elusivo del giudicato, senza possibilità di integrazione o di nuovi accertamenti di merito. L’onere di dimostrare la corretta esecuzione di quanto statuito grava sull’Amministrazione debitrice. In mancanza di espressa previsione nel titolo giudiziale, l’interesse dovuto è quello legale di cui all’art. 1284, primo comma, cod. civ., e non quello maggiorato del quarto comma. La nomina del commissario ad acta può essere disposta fin da subito, con efficacia differita all’eventuale infruttuoso decorso del termine concesso all’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, una sentenza passata in giudicato che dichiarava il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per due anni scolastici, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione del beneficio per un valore complessivo di mille euro. Ritenendo che l’Amministrazione non avesse dato esecuzione a tale pronuncia, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e l’adozione delle misure necessarie alla conformazione al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente richiamato il disposto dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che disciplina l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Il Collegio ha poi precisato che il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro ha carattere meramente esecutivo, essendo finalizzato esclusivamente ad accertare l’esistenza di un comportamento omissivo o elusivo della sentenza, senza possibilità di integrazione o di accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione. Sul punto viene richiamato il precedente di questo stesso TAR, sez. III-ter, n. 5191/2026.
Quanto all’onere della prova, la Sezione ha rilevato che, a fronte delle allegazioni della ricorrente circa l’inadempimento, l’Amministrazione non aveva fornito chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione della sentenza. Da ciò è derivato l’accoglimento della pretesa, alla luce dei principi giurisprudenziali in tema di riparto dell’onere probatorio tra creditore e debitore, come già affermato da TAR Lazio, sez. III-ter, n. 22876/2025.
Il Collegio ha quindi condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo esecutivo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, e ha nominato fin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente, che, in caso di perdurante inadempimento e con facoltà di delega, avrebbe provveduto a dare esecuzione al giudicato nel successivo termine di novanta giorni.
La domanda di condanna al pagamento degli interessi moratori al saggio legale di cui all’art. 1284, quarto comma, cod. civ. è stata invece respinta. Il TAR ha osservato che, in mancanza di espressa specificazione nel titolo giudiziale portato in esecuzione, l’interesse legale dovuto è quello di cui al primo comma della medesima disposizione, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione n. 12449/2024 e di Consiglio di Stato, sez. II, n. 5501/2024. Parimenti non applicabili le penalità di mora richieste in subordine, essendo eventualmente esperibili solo in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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