Concessione demaniale lacuale scaduta: ordine di rilascio sospeso fino alla gara (TAR Lombardia n. 1216 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La concessione demaniale lacuale per uso di darsena privata, in quanto sfruttamento di risorsa naturale scarsa in regime di esclusiva, è soggetta al principio della gara, non rilevando la distinzione tra attività turistico-ricreative e nautica da diporto. Il giudice nazionale non applica le norme interne in contrasto con il principio di libertà di stabilimento ex art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, dovendosi escludere la proroga automatica del rapporto. L’ordine di rilascio immediato dell’area demaniale e di rimozione delle addizioni è illegittimo ove l’amministrazione non abbia allegato ragioni di interesse pubblico alla soluzione di continuità: l’occupazione del concessionario uscente resta legittima, con corresponsione del canone, fino all’individuazione del nuovo concessionario.
Il Fatto
La società ricorrente era titolare di una concessione demaniale su aree lacuali site in un Comune rivierasco, utilizzate a uso darsena privata. La concessione, rilasciata con determinazione del 2018 per quattro anni e dunque scaduta il 31 dicembre 2021, era stata estesa fino al 31 dicembre 2023 con un’appendice sottoscritta nel febbraio 2023, che richiamava le sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021 e precisava che, al nuovo termine, il rapporto si sarebbe inteso cessato di diritto, senza possibilità di invocare usi o consuetudini.
Ritenuta la scadenza, l’Autorità di Bacino ha intimato il rilascio dell’area, la rimozione delle addizioni e delle attrezzature, il pagamento del canone per occupazione senza titolo per il 2024 e la consegna della documentazione sui redditi 2021-2023, necessaria al calcolo dell’indennizzo del concessionario uscente ai sensi dell’art. 36 comma 3 del RR 9/2015. La ricorrente ha impugnato l’atto; nelle more l’Autorità ha pubblicato l’istanza concorrente e ha avviato la procedura a evidenza pubblica, conclusasi con l’aggiudicazione provvisoria a un terzo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale riunisce i due ricorsi, connessi per parti e oggetto, e affronta anzitutto il tema della durata del rapporto. Richiamate le pronunce dell’Adunanza Plenaria n. 17/2021 e n. 18/2021, il Collegio ribadisce che il giudice nazionale non può dare applicazione alle norme interne contrastanti con il diritto europeo, con conseguente inefficacia delle proroghe automatiche.
La distinzione tra attività turistico-ricreative e sportive e nautica da diporto è considerata puramente formale e classificatoria, ormai superata dalla nuova formulazione dell’art. 3 comma 1-a della legge 118/2022, come modificato dal DL 131/2024, che aggrega tutte le attività in un’unica categoria. La darsena idonea a ospitare natanti per finalità turistiche rientra dunque nella disciplina europea che impone la selezione tra candidati.
Quanto alla scadenza, il Collegio osserva che le parti hanno convenuto l’estensione al 31 dicembre 2023 escludendo espressamente ogni ulteriore proroga e rinunciando di fatto alla durata minima ex art. 18 comma 1 del RR 9/2015. L’estensione, sottoscritta quando il rapporto era già concluso, non costituisce una vera negoziazione per il futuro, ma la regolazione di un rapporto proseguito di fatto. Il beneficio della proroga al 30 settembre 2027 non è pertanto applicabile ai rapporti concessori esauriti.
Il Collegio individua tuttavia nel DL 131/2024 il quadro per la transizione ordinata dei rapporti verso le gare. Richiamati l’art. 4 comma 7 della legge 118/2022, che considera legittima l’occupazione del concessionario uscente fino alla conclusione della gara, e l’art. 3 comma 3-bis sui manufatti amovibili, il Tribunale ritiene tali disposizioni compatibili con il diritto europeo, poiché garantiscono la continuità di custodia e cura del bene demaniale. L’amministrazione può però opporre ragioni di interesse pubblico alla continuità: nella specie l’Autorità non ne ha allegate.
Le censure sulla gara sono giudicate generiche e inconferenti, essendo la procedura svolta in corso di causa e oggetto di autonomo contenzioso. Il ricorso n. 47/2025 è accolto parzialmente, con annullamento del solo ordine di rilascio immediato e di rimozione, reiterabile dopo l’individuazione del nuovo concessionario; il ricorso n. 321/2025 è respinto. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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