Revoca del porto d’armi e divieto di detenzione (TAR Piemonte n. 1037 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione e porto di armi l’Autorità di pubblica sicurezza esercita un’ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del soggetto, non essendo configurabile una posizione di diritto soggettivo alla detenzione e al porto d’armi. Il giudizio prognostico di inaffidabilità ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e prescinde dalla dimostrazione dell’avvenuto abuso, essendo sufficiente la ragionevole previsione di un uso inappropriato. A tal fine rilevano anche condotte di incauta custodia prive di rilievo penale e la stessa comunicazione di una notizia di reato in materia di armi, senza che l’esito estintivo del procedimento penale per oblazione impedisca l’adozione dei provvedimenti restrittivi. La revoca del porto d’armi non richiede, quale suo presupposto indefettibile, la previa adozione del divieto di detenzione delle armi, derivando ciascun provvedimento dal medesimo autonomo quadro fattuale.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia, impugnava davanti al TAR Piemonte il decreto con cui il Prefetto respingeva il ricorso gerarchico proposto avverso la revoca della licenza disposta dal Questore. All’origine dell’atto vi era una segnalazione del Gruppo Carabinieri Forestale che dava atto del deferimento dell’interessato all’autorità giudiziaria per art. 697 cod. pen. e del ritiro cautelare delle armi. Nel corso di un sopralluogo erano emerse un’eccedenza di 16 cartucce rispetto all’ultima denuncia e il rinvenimento di una carabina cal. 22 con caricatore inserito e colpi all’interno, che l’interessato tentava di occultare.
Il procedimento penale si era concluso con sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione a seguito di oblazione, con confisca delle armi sequestrate. Nel corso del giudizio amministrativo la Prefettura adottava altresì il decreto di divieto di detenzione di armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 TULPS, impugnato con motivi aggiunti. Rigettata l’istanza cautelare, la causa perveniva alla decisione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente ricorso e motivi aggiunti, per la contiguità logica delle censure e la derivazione dei provvedimenti dalla medesima vicenda fattuale, e li ritiene infondati. Muovendo dagli artt. 11, 39 e 43 del R.D. n. 773/1931, il Tribunale distingue i casi di esercizio di poteri vincolati da quelli di poteri discrezionali, ricondungendo l’ipotesi di specie alla seconda categoria: l’art. 39 consente di vietare la detenzione a chi sia ritenuto capace di abusarne, mentre l’art. 43 permette di valutare la capacità di abuso o l’assenza di buona condotta.
Il Collegio ribadisce che non è configurabile un diritto soggettivo alla detenzione e al porto di armi e che i provvedimenti hanno natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, essendo finalizzati a prevenire abusi e sinistri. La valutazione deve però fondarsi su specifici elementi di fatto, singolarmente e cumulativamente apprezzati, idonei a formulare una prognosi negativa sull’affidabilità. Su questa linea il Tribunale richiama, in continuità, la propria giurisprudenza e quella del Cons. Stato, secondo cui la misura è giustificata dalla sola ragionevole previsione di un uso inappropriato, senza necessità di provare l’avvenuto abuso.
Applicando tali coordinate, il Tribunale ritiene i provvedimenti esenti da censure. Sotto il profilo dell’accertamento, la vicenda è basata su atti di polizia tra loro non contraddittori; sul piano della valutazione giuridica, il giudizio di inaffidabilità non è irragionevole, avendo l’Autorità valorizzato la condotta dell’interessato, segnata da incauta custodia delle armi e delle munizioni, anche in presenza di giovani figli in famiglia.
La censura difensiva, secondo cui i provvedimenti si baserebbero sulla sola comunicazione di reato e sull’omessa autonoma istruttoria nonostante l’estinzione per oblazione, è respinta: i poteri possono essere esercitati anche quando l’interessato sia semplicemente ritenuto capace di abusare delle armi, e anche episodi di modesto rilievo criminale possono fondare misure interdittive. Sul piano della proporzionalità, le esigenze di incolumità collettiva prevalgono su quelle del privato. Quanto al dedotto difetto del presupposto, il rapporto di antecedenza tra i due atti non rende la previa adozione del divieto di detenzione condizione di legittimità della revoca: entrambi derivano dagli stessi fatti. Il gravame è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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