Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 1549 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato del giudice ordinario e ordina l’esecuzione del titolo nel termine fissato. Il ricorso proposto ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. è sorretto da idonea documentazione e non richiede un accertamento costitutivo del credito: l’esatta dimensione del diritto discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. I conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza di capitale residuo e interessi secondo i parametri del titolo e della legge. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, deve essere decorso prima dell’azione esecutiva. In caso di perdurante inerzia è legittima la nomina anticipata del commissario ad acta.

Il Fatto

Un docente ha ottenuto dal giudice del lavoro una condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma complessiva di euro 1.500,00 a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione.

Non essendo intervenuto il pagamento, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di inerzia e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza. Trova quindi applicazione l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..

Il Tribunale ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma svolge la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto. La sua esatta dimensione deriva dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.

Ne consegue che l’entità delle somme calcolate dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per capitale residuo e interessi occorre verificarne l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ..

Il collegio ha altresì verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e dalla legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni statali di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna prima dell’azione per il recupero coattivo. Il ricorso è stato pertanto accolto, dichiarandosi l’inottemperanza.

All’Ente resistente è stato assegnato un termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo il ricorso, nei limiti richiamati. Per il caso di inutile decorso del termine è stato sin d’ora nominato commissario ad acta il dirigente indicato, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro i successivi sessanta giorni, senza compenso, rientrando l’attività nei suoi compiti istituzionali. L’Amministrazione è stata infine condannata alle spese, distratte a favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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