Carta docente: termine art 14 d l 669/1996 e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 628 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il termine decorre dalla notifica del titolo esecutivo, costituito, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., dalla sentenza munita di attestazione di conformità. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione e l’assenza di prova dell’integrale esecuzione, il TAR accoglie il ricorso, assegna un termine per l’adempimento e nomina, ove perduri l’inottemperanza, il commissario ad acta. La penalità di mora può essere negata quando l’esiguità del debito rende la misura eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

Il Fatto

Il ricorrente, docente presso istituti scolastici, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 4179/2024 del 23 ottobre 2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per un importo di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per complessivi € 2.500,00.

La sentenza, notificata all’Amministrazione il 24 ottobre 2024, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 14 marzo 2025. Poiché l’Amministrazione scolastica era rimasta inerte, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna all’erogazione, la nomina di un commissario ad acta e il pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza posta a fondamento dell’esecuzione risultava passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni dell’art. 324 cod. proc. civ., con attestazione del cancelliere del 14 marzo 2025.

Il TAR ha poi esaminato il requisito temporale. La sentenza, in copia conforme, è stata notificata all’Amministrazione il 24 ottobre 2024 e, alla data di proposizione del ricorso, era ormai trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996. Tale termine costituisce il lasso minimo che deve intercorrere tra la notifica del titolo esecutivo — individuato, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., nella sentenza munita di attestazione di conformità, come affermato dal Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309 — e l’avvio dell’esecuzione giudiziale.

L’Amministrazione resistente non ha fornito alcuna prova dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto di sentenza. Da qui l’accoglimento del ricorso e l’obbligo, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza, di erogare l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per complessivi € 2.500,00.

In caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato, il TAR ha nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvederà, entro i successivi 120 giorni, all’esecuzione dell’incarico. L’attività rientrando nei compiti istituzionali del commissario, dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, non è dovuto alcun compenso.

Quanto alla richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio l’ha respinta: nel caso concreto l’esiguità del debito rende la misura eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Le spese di lite, liquidate in € 1.000,00, seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero, con rifusione del contributo unificato in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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