Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina commissario ad acta (TAR Piemonte n. 865 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che abbia condannato l’Amministrazione al pagamento di somme in favore del lavoratore. Presupposti dell’azione sono la notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione soccombente presso il suo domicilio reale e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 e applicabile al giudizio di ottemperanza. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in suo favore, di una somma a titolo di risarcimento del danno per reiterazione dei contratti. Il titolo era stato notificato all’Amministrazione e non vi era stata contestazione sull’omessa esecuzione.
Il ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi legali, e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022, ed è stata notificata a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione. Tale termine è applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Il Collegio ha poi rilevato che non vi è contestazione sull’omessa ottemperanza al giudicato.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delegare l’esercizio dei poteri commissariali ad altro dirigente o funzionario della Direzione generale competente. Il compenso del commissario è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero intimato e liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari, avuto riguardo ai parametri del d.m. n. 55 del 2014, ridotti in considerazione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva. Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero nel dare esecuzione al giudicato civile per cause di lavoro dei docenti non è un’ipotesi isolata, inserendosi in un contenzioso seriale con plurime condanne rimaste inottemperate. Ha pertanto disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio per i provvedimenti di sua competenza.
Nota della Redazione
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