Revoca nulla osta e integrazione documentale tardiva: la violazione delle garanzie procedimentali (TAR Calabria n. 381 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione che intenda revocare un provvedimento amministrativo favorevole, quale il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno, è tenuta al rispetto delle garanzie procedimentali di cui all’art. 10-bis legge n. 241/1990. La violazione di tale garanzia è suscettibile di favorevole valutazione in sede cautelare quando l’integrazione documentale ad opera del privato sia stata comunque eseguita prima dell’adozione del diniego, atteso che l’istruttoria non può ritenersi preclusa e il provvedimento di revoca, fondato su un preteso difetto documentale, risulta carente nel procedimento. Sussiste in tal caso il periculum in mora per il ricorrente, derivante dalla lesione della posizione soggettiva connessa al titolo di soggiorno.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava dinanzi al TAR Calabria il provvedimento con cui la Prefettura di Cosenza aveva disposto la revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Unitamente al provvedimento di revoca veniva impugnato anche il preavviso di revoca adottato ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990. Il ricorrente chiedeva, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, deducendo la violazione delle garanzie procedimentali e l’insussistenza dei presupposti per la revoca. Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Cosenza, tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, esaminata l’istanza cautelare alla luce dell’art. 55 c.p.a., ha ritenuto che la censura relativa alla violazione delle garanzie procedimentali fosse suscettibile di favorevole valutazione. In particolare, il Collegio ha valorizzato la circostanza che l’integrazione documentale richiesta al ricorrente fosse stata eseguita comunque prima dell’adozione del diniego: ciò implica che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la documentazione prodotta e che la revoca del nulla osta, disposta senza considerare tale apporto istruttorio, risulti affetta dal dedotto vizio procedimentale.
Il Tribunale ha inoltre riconosciuto la sussistenza del periculum in mora, ravvisato nella lesione attuale e irreparabile della posizione giuridica del ricorrente, legata alla titolarità di un permesso di soggiorno e alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla revoca. Sulla base di tali rilievi, il Collegio ha ritenuto di accogliere la richiesta di tutela interinale, disponendo la sospensione della determinazione avversata.
La decisione si fonda su una verifica sommaria del fumus boni iuris, tipica della fase cautelare, senza che ciò comporti alcuna anticipazione di giudizio sul merito della controversia, per il quale è stata fissata l’udienza pubblica. Il Tribunale ha altresì compensato le spese della fase processuale, considerata la natura interlocutoria della pronuncia e la complessità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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