Ricorso improcedibile se il Comune riavvia il procedimento dopo declaratoria di incostituzionalità (TAR Calabria n. 684 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il diniego di autorizzazione fondato esclusivamente su una norma regionale, poi dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione, prima della decisione, riattivi spontaneamente il procedimento e compia l’attività che avrebbe dovuto svolgere in esecuzione dell’accoglimento. La sopravvenuta carenza di interesse è integrata da ogni fatto idoneo a rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza di merito. L’atto che ha dato avvio al procedimento autorizzativo, adottato senza alcuna istruttoria sulla sola base della norma regionale sospettata di incostituzionalità, è lesivo e immediatamente impugnabile, ma perde rilievo quando il riesame dell’istanza sia già intervenuto in via amministrativa.
Il Fatto
La società ricorrente opera nel settore dei servizi funebri. Il 6 settembre 2023 chiede al Comune la lista dei documenti da produrre per ottenere l’autorizzazione NCC ad uso ambulanza per l’acquisto di un nuovo mezzo.
Il Dirigente del Settore Sviluppo Economico, con nota del 16 ottobre 2023, comunica di non poter evadere la richiesta e intima di cessare il servizio entro il 31.12.2023, applicando il divieto introdotto dall’art. 5, comma 1, lett. a), L.R. n. 38/2023, modificativo dell’art. 7, comma 4, L.R. n. 48/2019. La società impugna la nota, deducendone l’illegittimità costituzionale sotto vari profili. Il TAR solleva la questione davanti alla Corte costituzionale, che con sentenza n. 62/2025 dichiara l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui vieta alle imprese funebri il servizio di noleggio con conducente di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il diniego impugnato si fondava esclusivamente sulla disposizione regionale di cui era stata contestata la conformità ai parametri costituzionali. Il Comune non aveva svolto alcuna istruttoria: si era limitato a opporre la ragione ostativa all’avvio del procedimento, concludendolo immediatamente con la formula della richiesta non evadibile.
Il TAR qualifica quell’atto come espressione della valutazione negativa della condizione di ammissibilità dell’istanza ex art. 6, comma 1, lett. a), L. n. 241/1990, e dunque come arresto procedimentale autonomamente lesivo.
Dopo la pronuncia della Corte costituzionale, il Comune con nota prot. n. 214209 del 9 settembre 2025 ha preso atto della sentenza, ha riavviato l’istruttoria e ha trasmesso l’elenco dei documenti richiesti per l’acquisto della nuova ambulanza.
Il Collegio osserva che in esecuzione dell’accoglimento del ricorso l’amministrazione avrebbe dovuto riavviare il procedimento e indicare la lista dei documenti: ciò che ha già spontaneamente fatto. Il nuovo atto ha quindi superato l’arresto procedimentale e reso certa e definitiva l’inutilità di una sentenza di merito.
Ne deriva la dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con integrale compensazione delle spese, giustificata dalla novità e complessità della questione e dall’intervenuta declaratoria di incostituzionalità.
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Nota della Redazione
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