Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1677 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è accolto quando risultano integrati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza e al decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, legge n. 30/1997. Il giudice amministrativo può nominare commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione intimata. In tal caso l’attività è resa senza compenso, perché rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: il principio dell’art. 5 sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettato per l’ottemperanza ai decreti ex legge Pinto, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Parte ricorrente ha incardinato davanti al TAR Sicilia un giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., agendo in forza di un titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1080/25 del Tribunale ordinario di Palermo, Sez. Lavoro.
La sentenza, notificata all’amministrazione intimata il 30.07.2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge. La ricorrente ha chiesto la condanna dell’amministrazione a dare esecuzione al titolo mediante l’accredito sulla Carta del docente dell’importo di € 1.500,00, oltre interessi legali, quale contributo alla formazione professionale riferito ai contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Ha domandato altresì la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha escluso qualsiasi valore giuridico alla nota depositata dalla difesa ricorrente in data 11.05.2026, con cui era stato chiesto il passaggio in decisione della controversia. Lo strumento processuale non è previsto da alcuna norma vigente; di conseguenza la parte ricorrente è stata considerata assente alla camera di consiglio.
Il Tribunale ha poi rilevato che l’Eco Burgus s.r.l., costituitasi in giudizio, ha chiesto l’estromissione dichiarando che la propria costituzione era dipesa da un mero errore e che non aveva interesse alla trattazione del gravame. L’istanza è stata accolta nel dispositivo.
Nel merito, il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Sotto il profilo del titolo esecutivo, la mancata impugnazione della sentenza risulta attestata da apposita certificazione di Cancelleria. Sotto il profilo del termine dilatorio, è decorso quello previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge 31/12/1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28/02/1997, n. 30. Il ricorso è pertanto stato accolto.
Il giudice amministrativo ha assegnato all’amministrazione un termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione per la puntuale e completa ottemperanza al titolo. Per il caso di decorso infruttuoso è stato nominato commissario ad acta, su istanza di parte e con ulteriori sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario munito di adeguata competenza.
La nomina è stata disposta senza compenso: trattandosi di dirigente della stessa amministrazione resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio ha richiamato l’art. 5 sexies, comma 8, legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge 28 dicembre 2015, n. 208, e ha affermato che tale disposizione, pur dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti Pinto, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”, richiamando T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 marzo 2025, n. 479; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 4 febbraio 2025, n. 291; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983.
Il Collegio ha precisato che il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza (C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019). Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., utilizzando il modulo PDF dedicato agli ausiliari del giudice, senza modificarne denominazione ed estensione, con firma digitale e inoltro all’indirizzo PEC risultante dall’elenco dedicato.
Infine, in ragione della soccombenza e della non particolare complessità delle questioni, le spese sono state poste a carico dell’amministrazione intimata, con distrazione in favore dei difensori antistatari e liquidazione in € 552,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, con compensazione nei confronti delle altre parti di lite.
Nota della Redazione
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