Ottemperanza e giudicato del Giudice del Lavoro (TAR Marche n. 1000 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudicato formatosi su una sentenza del Giudice del Lavoro che riconosce il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo è procedibile solo dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Nel merito, in presenza del titolo esecutivo, l’Amministrazione che si sia costituita solo formalmente, senza opporre ragioni contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, è condannata a dare esecuzione integrale al giudicato, con l’assegnazione di un termine e la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici di riferimento.
Il provvedimento, non impugnato, era passato in giudicato. Tuttavia, l’Amministrazione non aveva provveduto all’esecuzione, spingendo la docente a proporre ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Marche, al fine di ottenere il pagamento delle somme liquidate.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendola sussistente in quanto, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il collegio ha ritenuto il ricorso fondato, non risultando eseguiti i titoli indicati in epigrafe. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva opposto alcuna ragione contraria alla spettanza della pretesa, rendendo così configurabile l’inottemperanza al giudicato.
Conseguentemente, il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salve le somme eventualmente già corrisposte, assegnando un termine di 30 giorni per adempiere, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, è stato nominato Commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, che sarà investito solo su istanza del creditore e dovrà provvedere entro 120 giorni, adottando ogni atto necessario, anche di natura contabile e finanziaria.
Quanto alle spese, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento, anche in considerazione di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.