Il silenzio-diniego sull’accesso agli atti cede di fronte all’interesse alla difesa (TAR Sicilia n. 1753 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso documentale è illegittimo quando il richiedente è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla documentazione, correlato alla tutela della proprietà e alla difesa in giudizio delle connesse posizioni soggettive. In tal caso il giudice amministrativo accerta il diritto all’accesso e ordina all’amministrazione di ostendere senza ritardo gli atti richiesti. La mancata costituzione dell’amministrazione non esime dall’adempimento né incide sull’accertamento dell’obbligo. La soccombenza giustifica la condanna alle spese, liquidate tenendo conto della semplicità della controversia.

Il Fatto

I ricorrenti sono comproprietari di un immobile realizzato prima del 1942, confinante con fabbricati fatiscenti oggetto di un’ordinanza di demolizione. La demolizione, eseguita a cura e spese del Comune, avrebbe provocato gravi lesioni all’immobile dei ricorrenti, tanto che nel 2002 il Sindaco ne aveva disposto lo sgombero e il Comune aveva previsto lavori di consolidamento delle fondazioni. Un certificato di inagibilità rilasciato nel 2025, l’inerzia dell’ente e la diffida dei proprietari hanno preceduto l’istanza di accesso depositata il 29 gennaio 2026, con cui gli interessati hanno chiesto copia di ordinanze, verbali di sopralluogo, relazioni tecniche, atti di affidamento dei lavori e di ogni documento della pratica edilizia.

Non avendo ricevuto risposta, i ricorrenti hanno impugnato il diniego tacito e chiesto l’accertamento del diritto all’accesso, con conseguente ordine di esibizione. Il Comune, regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato in via preliminare la tempestività del ricorso e, nel merito, ne ha accertato la fondatezza. Il fulcro della decisione è la verifica dei presupposti dell’accesso documentale, che il Collegio ha ritenuto integralmente soddisfatti nel caso concreto.

I ricorrenti, osserva il Tribunale, sono titolari di un interesse diretto, concreto e attuale alla documentazione richiesta. Tale interesse si correla, da un lato, all’esigenza di tutela del diritto di proprietà facente capo agli stessi e, dall’altro, alla difesa in giudizio delle connesse posizioni soggettive giuridicamente rilevanti. Non si tratta, quindi, di un interesse emulativo o di mera curiosità amministrativa, ma di una posizione sostanziale che l’accesso è chiamato a rendere effettiva.

La qualificazione dell’interesse nei termini anzidetti è il passaggio che fonda l’obbligo dell’amministrazione. Il giudice non si limita a dichiarare l’illegittimità del silenzio, ma afferma che dall’accertamento dell’interesse deriva l’obbligo dell’Amministrazione di ostendere senza ritardo gli atti richiesti. Il diritto di accesso viene così ricondotto alla sua funzione strumentale di garanzia della difesa e della proprietà, costituzionalmente tutelate.

Quanto alle conseguenze economiche, il Collegio ha posto le spese di lite a carico dell’amministrazione intimata in applicazione del principio della soccombenza. La loro liquidazione è stata commisurata alla “particolare semplicità della controversia”, circostanza che giustifica un importo contenuto.

In dispositivo il Tribunale ha accolto il ricorso, disponendo che l’amministrazione provveda senza ritardo all’ostensione degli atti richiesti con l’istanza del 29 gennaio 2026, e ha condannato il Comune a rifondere le spese, liquidate in complessivi euro 3.600,00 oltre accessori di legge. La sentenza è dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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