Obbligo del Ministero di eseguire il giudicato sulla carta docente anche tramite commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 357 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è il rimedio esperibile per ottenere l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario, anche quando la pronuncia da eseguire consista in una condanna dell’Amministrazione a un adempimento specifico. La notificazione della sentenza alla pubblica amministrazione presso il suo domicilio digitale, idoneo allo scopo, determina il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 per l’esecuzione spontanea, decorso il quale può essere richiesto l’intervento del giudice amministrativo. Nell’ipotesi di condanna a una somma di denaro predeterminata, la procura alle liti rilasciata per il giudizio di merito, se estesa ad ogni stato e grado, attribuisce al difensore il potere di promuovere l’ottemperanza. La nomina di un commissario ad acta, quale strumento per assicurare l’effettività della tutela, prescinde dalla previsione di un compenso quando le funzioni sono affidate a un dirigente dell’Amministrazione debitrice, mentre l’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è determinata nella misura degli interessi legali.
Il Fatto
La ricorrente, docente non di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Reggio Emilia la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a renderle disponibile la carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un importo di euro 1.000,00 per ciascun anno. Nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, l’Amministrazione non aveva provveduto agli adempimenti necessari.
La docente ha quindi adito il giudice amministrativo per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine all’Amministrazione di eseguire il giudicato e la fissazione di una somma di denaro per ogni eventuale ritardo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’esperimento del rimedio ex art. 112 e segg. cod. proc. amm., ravvisando l’inerzia dell’Amministrazione, non costituitasi in giudizio e non contestante l’omesso adempimento. In particolare, è risultato decorso il termine di centoventi giorni concesso alle Amministrazioni statali per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, decorrente dalla notificazione della sentenza intervenuta nel mese di ottobre 2024 presso il domicilio digitale del Ministero.
Il Collegio ha escluso che la procura alle liti, rilasciata per il giudizio civile, fosse inidonea a sostenere il nuovo giudizio, richiamando l’orientamento secondo cui, quando i poteri del difensore sono estesi ad ogni stato e grado, la procura attribuisce lo ius postulandi anche per il processo di esecuzione, qualificabile come tale l’ottemperanza per l’esecuzione di una condanna a una somma predeterminata.
Il Tribunale ha accolto la domanda, ordinando al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici”, che avrebbe provveduto in via sostitutiva in caso di ulteriore inadempimento, senza liquidazione di compenso trattandosi di dipendente pubblico dell’Amministrazione debitrice.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la somma dovuta è stata determinata nella misura degli interessi legali sull’importo complessivo del giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e sino all’effettivo adempimento, spontaneo o in via commissariale. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
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Nota della Redazione
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