Obbligo di provvedere del Comune su servitù per infrastrutture energetiche locali (TAR Sicilia n. 206 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune è titolare delle funzioni amministrative in materia di espropriazione delle infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o estensione, hanno rilevanza esclusivamente locale, ai sensi dell’art. 52-sexies, comma 2, d.P.R. n. 327/2001. Da tale titolarità deriva un obbligo di provvedere sull’istanza di imposizione di servitù e di occupazione temporanea, con determinazione dell’indennità provvisoria, proposta ai sensi dell’art. 52-octies d.P.R. n. 327/2001. Il silenzio serbato sull’istanza è pertanto illegittimo e legittima l’azione avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a.. In caso di perdurante inerzia, il giudice nomina un commissario ad acta. La richiesta di penalità di mora giornaliera non è ammessa, non essendo prevista dall’art. 117 c.p.a., che la riserva ai giudizi di ottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente, società titolare di un impianto fotovoltaico, ha chiesto al Comune l’adozione di un provvedimento di imposizione di servitù e di occupazione temporanea, con determinazione dell’indennità provvisoria, per la realizzazione di una rete di connessione a servizio dell’impianto. Le opere erano state dichiarate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti ai sensi dell’art. 12 d.P.R. n. 327/2001.

Nonostante l’istanza e i successivi solleciti, il Comune non ha provveduto. La società ha quindi agito avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la fissazione di una somma a titolo di penalità. L’Amministrazione, regolarmente intimata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua il fondamento dell’obbligo di provvedere nella norma invocata dalla ricorrente. L’art. 52-sexies, comma 2, d.P.R. n. 327/2001 stabilisce che le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche di rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal Comune. Nel caso concreto l’impianto di rete rientra in tale categoria, con conseguente titolarità comunale del procedimento.

Accertata la sussistenza dell’inadempimento, il ricorso è accolto. Il Tribunale condanna il Comune a pronunciarsi espressamente sull’istanza entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore.

Per l’ipotesi di perdurante inerzia, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune, che provvederà in via sostitutiva entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. L’insediamento dovrà essere comunicato alla Segreteria della Sezione.

È respinta, invece, la domanda di penalità di mora giornaliera. Il Collegio rileva che tale misura non è prevista dall’art. 117 c.p.a., che non la contempla, a differenza dell’art. 114 c.p.a. dettato per i giudizi di ottemperanza. Si osserva, inoltre, che la nomina del commissario assicura già il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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