Sezioni primavera, la domanda in continuità non può essere riqualificata come nuova (TAR Campania n. 1629 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di concessione dei contributi statali per le sezioni primavera, la domanda presentata in continuità con l’anno scolastico precedente non può essere riqualificata d’ufficio come domanda nuova e valutata con punteggio deteriore, in assenza di un provvedimento di esclusione o revoca del contributo già deliberato per l’anno anteriore. Il riesame imposto in sede cautelare dall’ordinanza n. 237/2025 esige il rispetto delle stesse modalità procedimentali della valutazione originaria, compresa la ricostituzione del Tavolo Tecnico previsto dal bando. La mancata annotazione dell’avvenuta trasmissione dell’autorizzazione comunale, dovuta a ritardo dell’amministrazione comunale e non a colpa dell’istante, non giustifica la conversione della domanda né l’esclusione dal beneficio.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una scuola paritaria dell’infanzia e primaria, attiva da decenni nel territorio aversano, e ha ottenuto di anno in anno i contributi stanziati dall’USR Campania per l’ampliamento dell’offerta formativa rivolta ai bambini dai due ai tre anni. Per l’anno scolastico 2023/2024 presenta domanda in continuità con l’anno precedente, riservandosi di depositare successivamente l’autorizzazione comunale all’uso dell’immobile, documentazione poi trasmessa all’ufficio scolastico.
L’amministrazione tratta l’istanza come domanda nuova e le attribuisce un punteggio insufficiente, escludendo l’istituto dall’elenco dei beneficiari. Il TAR accoglie la domanda cautelare con l’ordinanza n. 237/2025, ordinando all’amministrazione di rideterminarsi. Il riesame si conclude con un provvedimento confermativo dell’esclusione. La ricorrente impugna quest’ultimo con motivi aggiunti, dopo aver invano attivato l’esecuzione dell’ordinanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse: il provvedimento inizialmente gravato è stato sostituito dal decreto del 7 maggio 2025, oggetto dei motivi aggiunti, che prende posizione sui rilievi cautelari. Per la stessa ragione è improcedibile la domanda di esecuzione dell’ordinanza.
Nel merito dei motivi aggiunti, il Tribunale ritiene fondata la censura sull’erronea qualificazione della domanda. L’esclusione è dipesa dalla mancata annotazione dell’avvenuta trasmissione dell’autorizzazione comunale relativa all’anno precedente. Poiché per l’anno scolastico 2022/2023 il contributo è stato concesso e non revocato e non emergono elementi di novità, l’amministrazione non poteva trattare l’istanza in modo diverso da come era stata presentata, ossia come domanda in continuità.
Il Collegio censura inoltre il difetto di istruttoria. Dal provvedimento impugnato non risulta che sia stato riconvocato il Tavolo Tecnico per il riesame, benché la sua costituzione fosse espressamente prevista dal bando: l’intervento propulsivo del giudice amministrativo imponeva di osservare le stesse modalità procedimentali della valutazione originaria, compresa la commissione tecnica.
Altro profilo di illegittimità riguarda il diritto di partecipazione. L’amministrazione non ha consentito all’istituto di produrre la documentazione richiesta per le domande nuove, neppure ove la conversione dell’istanza fosse ritenuta legittima. Parimenti irrilevante è il rilievo sulla presunta mutazione soggettiva dell’istituto, smentito dall’attestazione dell’agenzia fiscale prodotta in giudizio. I motivi aggiunti sono quindi accolti e i provvedimenti annullati, con condanna delle amministrazioni scolastiche, in solido, alle spese di lite.
Nota della Redazione
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