Ottemperanza per la Carta del Docente: condanna al pagamento e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 396 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione agli obblighi derivanti da un giudicato e la condanna all’esecuzione dello stesso entro un termine stabilito. In caso di persistente inottemperanza, provvede alla nomina di un commissario ad acta che, in qualità di organo ausiliario del giudice, adotta gli atti necessari in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente. Il termine di 120 giorni per l’adempimento spontaneo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 decorre dalla notifica del titolo esecutivo e il suo inutile decorso legittima la proposizione del ricorso per l’ottemperanza. Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione soccombente sia priva di fondi, il commissario ad acta può ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo indeterminato, ha agito dinanzi al TAR Sardegna per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 136/2025 del Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro. Tale pronuncia aveva accertato il diritto della docente a fruire del beneficio della Carta Elettronica del Docente, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo complessivo di 2.500,00 euro.
La sentenza, notificata all’Amministrazione in data 19 marzo 2025, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Sassari. Tuttavia, alla notifica non era seguito alcun adempimento da parte del Ministero, che aveva lasciato decorrere infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. La docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando la rituale notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di legge per l’adempimento spontaneo. L’accertamento dell’inottemperanza ha determinato l’accoglimento della domanda e la condanna del Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione.
Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Collegio ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, prevedendo un termine di 90 giorni per l’esecuzione della sentenza. Il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso, qualora non vi sia capienza nei fondi destinati.
La decisione si segnala per l’espressa previsione di un termine di adempimento d’ufficio, decorrente dalla comunicazione amministrativa della sentenza, e per la dettagliata regolamentazione dell’attività del commissario, configurabile come organo ausiliario del giudice. Nessun compenso è stato previsto per il commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha accolto l’istanza di condanna, ma ha ridotto i compensi a 400,00 euro, tenuto conto della natura seriale del contenzioso e della sostanziale standardizzazione dell’attività difensiva, evidente nella discussione di nove cause identiche nella medesima camera di consiglio. Le spese sono state distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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