Accesso agli atti e sopravvenuta ostensione: cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia n. 3285 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo promosso avverso un provvedimento di diniego di accesso agli atti, la sopravvenuta ostensione, da parte dell’Amministrazione, della documentazione richiesta dall’istante integra gli estremi della cessazione della materia del contendere, atteso che la pretesa sostanziale azionata risulta integralmente soddisfatta e nessuna utilità ulteriore può derivare dalla decisione nel merito. Tale evenienza processuale prescinde dalla valutazione di legittimità del provvedimento impugnato, non residuando alcun interesse concreto ed attuale alla declaratoria giurisdizionale. In ragione del complessivo andamento della controversia e della natura della pronuncia, le spese di lite possono essere compensate tra le parti, fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore della parte ricorrente e a carico dell’Amministrazione soccombente in senso sostanziale.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente un’attività commerciale all’interno di un centro commerciale, aveva richiesto al Comune l’accesso alla documentazione prodotta dalla società promotrice e proprietaria dell’immobile, al fine di verificare la congruità del canone di affitto corrisposto rispetto alle previsioni e alle analisi contenute nei documenti autorizzativi. In particolare, l’istanza concerneva l’autorizzazione commerciale, il piano economico finanziario, la relazione illustrativa, gli studi di impatto e la proposta di sostenibilità presentati per l’ottenimento dell’autorizzazione all’apertura della struttura.
In assenza di riscontro, la società aveva diffidato l’Amministrazione, che aveva inizialmente trasmesso un’autorizzazione non richiesta, relativa al solo locale commerciale. Con successiva comunicazione, l’Ufficio competente aveva negato l’ostensione degli atti, ritenendo fondata l’opposizione della controinteressata. La ricorrente aveva pertanto impugnato il diniego, chiedendo l’accertamento del proprio diritto di accesso e la condanna dell’Amministrazione all’esibizione dei documenti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, nel corso del giudizio, l’Amministrazione comunale aveva comunicato alla parte istante di aver provveduto a riscontrare compiutamente l’istanza ostensiva, sulla base di una diversa e ulteriore valutazione rispetto all’originario diniego. Le difese di tutte le parti avevano confermato l’avvenuta soddisfazione della pretesa azionata, segnalando l’intervenuta improcedibilità per cessazione della materia del contendere.
Il Collegio ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, a seguito dell’avvenuta ostensione della documentazione richiesta, nessuna ulteriore ragione residuava per una decisione nel merito. La pronuncia si fonda sul principio per cui l’interesse alla decisione viene meno quando il provvedimento impugnato perde comunque efficacia o quando, come nel caso di specie, la pretesa sostanziale risulta pienamente soddisfatta dall’attività successiva dell’Amministrazione.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione tra le parti, considerato il complessivo andamento della controversia. Ha tuttavia statuito la rifusione del contributo unificato in favore della società ricorrente e a carico del Comune, in ragione della circostanza che la soddisfazione della pretesa è avvenuta solo in corso di causa e a seguito dell’instaurazione del giudizio.
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Nota della Redazione
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