Sanatoria paesaggistica esclusa per incrementi volumetrici anche minimi (TAR Lazio n. 938 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 167, comma 4, D.lgs. n. 42/2004 è precluso per i lavori eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati. La locuzione “o” rende alternative le due condizioni, sicché è sufficiente il solo incremento volumetrico, ancorché di modesta entità, per escludere la sanabilità dell’abuso. In tal caso la reiezione dell’istanza assume carattere vincolato e l’amministrazione può pronunciarsi de plano, senza acquisire il parere della Soprintendenza. Le disposizioni regionali che consentono deroghe per il recupero abitativo dei sottotetti non possono essere invocate per legittimare interventi edilizi abusivi.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un fabbricato nel Comune di Formia, aveva realizzato un intervento di sostituzione del piano sottotetto in forza di una D.I.A., modificando però in difformità le altezze dichiarate: l’altezza interna era passata da ml. 1,00 a ml. 1,65 e quella all’imposta da ml. 2,30 a ml. 2,80. Per l’intervento aveva presentato al Comune domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e della L.R. Lazio n. 13/2009, richiedendo alla Regione la valutazione di compatibilità paesaggistica postuma di cui all’art. 167 D.lgs. n. 42/2004.

Con provvedimento del 17 marzo 2016 la Regione Lazio dichiarava l’inammissibilità dell’istanza, senza acquisire il parere della Soprintendenza. Avverso tale atto la ricorrente proponeva ricorso, deducendo la violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e l’illegittimità del diniego per mancata valutazione sostanziale della compatibilità paesaggistica dell’intervento.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha disatteso in primo luogo la censura relativa alla pretermissione delle garanzie partecipative. Dagli atti procedimentali risultava che la Regione aveva inoltrato il preavviso di rigetto a entrambi gli indirizzi dichiarati dalla ricorrente, ma le comunicazioni erano state restituite al mittente per l’accertata irreperibilità della destinataria. In tali circostanze l’amministrazione non era onerata di alcun ulteriore incombente, essendo stato assicurato il contraddittorio procedimentale.

Quanto al merito, il Collegio ha richiamato il tenore testuale dell’art. 167, comma 4, D.lgs. n. 42/2004, che consente la sanatoria paesaggistica solo per i lavori che non abbiano determinato “creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”. La norma preclude ab imis la sanatoria in presenza di nuove volumetrie o, in alternativa, di nuove superfici, come reso evidente dall’uso della congiunzione “o”. Il Legislatore ha pertanto operato una valutazione ex ante di incompatibilità dell’abuso, rendendo superfluo il parere vincolante della Soprintendenza.

Nella fattispecie, pur non essendo stata intaccata la superficie utile, l’innalzamento della quota di copertura aveva determinato un incremento della cubatura e del complessivo carico urbanistico, integrando la condizione preclusiva della sanatoria. La giurisprudenza consolidata, ivi richiamata, conferma che anche incrementi di modesta entità legittimano il diniego de plano, trattandosi di una determinazione a carattere vincolato (tra le altre, Cons. Stato, Sez. VII, n. 11607 del 2022; Cons. Stato, Sez. VI, n. 6300 del 2020).

Il Collegio ha infine escluso che le previsioni della L.R. Lazio n. 13/2009 sul recupero abitativo dei sottotetti potessero soccorrere la ricorrente: tale normativa derogatoria è invocabile solo per opere legittime o previamente autorizzate, non già per sanare interventi abusivi. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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