Payback dispositivi medici: la quantificazione regionale è attività vincolata e le controversie spettano al giudice ordinario (TAR Lazio n. 12834 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso al giudice amministrativo avverso i provvedimenti regionali e provinciali che, in attuazione del payback sui dispositivi medici, quantificano e richiedono alle aziende fornitrici il pagamento delle somme dovute per il ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018. Tali atti, adottati ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, costituiscono esercizio di attività meramente vincolata e ricognitiva, priva di margini di discrezionalità, anche tecnica, poiché si limitano a recepire dati già compiutamente definiti dai decreti ministeriali. Ne consegue che la situazione giuridica azionata dalla società fornitrice ha natura di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non intermediato da alcun potere autoritativo, con conseguente attribuzione della controversia al giudice ordinario.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della fornitura di dispositivi medici, impugnava dinanzi al TAR Lazio, dopo la declaratoria di incompetenza del TRGA di Trento e la riassunzione, la determinazione dirigenziale della Provincia Autonoma di Trento che le aveva richiesto il versamento di una somma complessiva a titolo di ripiano pro quota degli scostamenti di spesa sanitaria per gli anni 2015-2018. Nel ricorso, integrato da motivi aggiunti, la società censurava la legittimità costituzionale ed eurounitaria del meccanismo di payback e dei relativi atti applicativi, nonché i decreti ministeriali presupposti del 2022.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La pronuncia si fonda sulla natura dell’attività svolta dagli enti territoriali nel procedimento di ripiano: essa ha carattere meramente attuativo-esecutivo, consistendo nella verifica tecnico-contabile della documentazione e nella compilazione dell’elenco delle aziende fornitrici, senza alcun margine di discrezionalità.
Il provvedimento provinciale, pur qualificato dalla legge come tale, non è espressione di un potere autoritativo, ma si riduce a un accertamento tecnico del quantum debeatur. Il credito fatto valere dall’amministrazione e l’opposizione della società fornitrice si collocano, pertanto, in un rapporto ormai paritario, a valle del potere, involgendo un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale. Il Tribunale richiama sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione e la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024.
La declaratoria di inammissibilità travolge l’intero gravame, comprese le censure di illegittimità costituzionale del meccanismo payback, che avrebbero dovuto essere rivolte contro gli atti ministeriali che lo disciplinano, non impugnati specificamente. La causa può essere riassunta dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
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Nota della Redazione
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