Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora (TAR Toscana n. 442 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario del lavoro è fondato quando dagli atti di causa risulti il perdurante inadempimento dell’Amministrazione debitrice. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo entro un termine determinato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il ritardo nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia.

Il Fatto

Il Tribunale di Siena, sezione lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento in favore di una docente di somme a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse, ha accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107 del 2015 e ha riconosciuto il diritto alla progressione stipendiale per il periodo di precariato, con condanna alle differenze retributive e al rimborso delle spese processuali. Il titolo è passato in giudicato.

Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, dopo la notifica alla sede reale dell’Amministrazione, la creditrice ha proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito ma non ha formulato deduzioni sul merito.

La Motivazione della Corte

Il collegio rileva che dagli atti di causa non risulta che il titolo della cui ottemperanza si tratta sia stato eseguito. L’inadempimento dell’Amministrazione debitrice emerge come dato non contestato nel merito e, pertanto, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza ad ogni adempimento necessario. L’ordine è pronunciato ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il giudizio di ottemperanza.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, curando tutti gli adempimenti esecutivi e il pagamento delle somme ancora dovute.

Quanto alla penalità di mora, il collegio ritiene che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute ne giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, anche in relazione ai numerosi e analoghi precedenti. Il Tribunale dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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