Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora (TAR Toscana n. 441 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato formatosi sul titolo del giudice ordinario e ordina l’esecuzione integrale, nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Il ritardo nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. La circostanza che il titolo azionato sia una sentenza del giudice del lavoro non sottrae la pretesa all’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, che ne verifica l’esecuzione secondo le regole proprie del rito.
Il Fatto
Il ricorrente ha azionato dinanzi al TAR l’ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, con cui l’amministrazione era stata condannata al pagamento di indennità sostitutiva per ferie non godute, alla corresponsione dell’importo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107 del 2015, al riconoscimento della progressione stipendiale per il periodo di precariato e all’inquadramento nella fascia retributiva correlata.
Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, la parte creditrice ha convenuto il Ministero debitore per ottenere l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempienza e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito ma non ha formulato deduzioni sul merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la sussistenza del titolo esecutivo e il suo passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria del giudice emittente. Ha poi accertato che dagli atti di causa non risulta alcuna esecuzione del giudicato medesimo, con conseguente fondatezza del ricorso.
Su questa base il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, compiendo ogni adempimento necessario. Il termine è funzionale a garantire effettività alla pretesa creditoria già accertata.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, che potrà presentarla decorso inutilmente il termine assegnato all’amministrazione.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e va commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in ottocento euro, oltre oneri e accessori, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità. Il Tribunale ha infine disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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