Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Sicilia n. 1673 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, l’inerzia dell’amministrazione resistente all’incombente istruttorio disposto dal giudice amministrativo consente di ritenere provato, ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm., il fatto del mancato adempimento dedotto dal ricorrente. Sussistono i presupposti dell’ottemperanza quando la pretesa si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, essendo decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non constando l’adempimento. Il commissario ad acta nominato dal giudice può delegare l’incarico a qualunque dirigente o funzionario, anche di altro Dipartimento, e l’esercizio del suo potere non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni interne.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 4014 dell’11 ottobre 2023, aveva riconosciuto il diritto della ricorrente al computo integrale del servizio prestato quale insegnante di ruolo, con il conseguente inquadramento nella corretta fascia stipendiale e la condanna dell’amministrazione alla ricostruzione della carriera e alla corresponsione delle differenze retributive, oltre accessori.
Passata in giudicato la sentenza, l’amministrazione non vi ha dato spontanea esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che l’amministrazione ha corrisposto una somma di cui la ricorrente ha contestato la congruità, lamentando il mancato versamento degli accessori liquidati in sentenza. Con ordinanza istruttoria il Tribunale ha disposto chiarimenti documentati sull’an e sul quantum dei pagamenti eseguiti.
Solo la ricorrente ha ottemperato all’incombente, depositando un prospetto riassuntivo che ha offerto un principio di prova del mancato adempimento del debito relativo agli accessori, corrispondenti alla maggior somma tra interessi e rivalutazione. L’amministrazione, per converso, è rimasta inerte.
Tale comportamento consente al Collegio di ritenere provato il fatto del mancato pagamento ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm. Ne deriva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quanto al debito da capitale e l’accoglimento del ricorso per la parte residua.
Il Tribunale ha verificato la sussistenza di tutti i presupposti dell’ottemperanza: la pretesa è fondata su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, è decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non consta l’adempimento. Ha quindi ordinato all’amministrazione di eseguire il giudicato nel termine di sessanta giorni.
Per l’ipotesi di protratta inottemperanza, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega. Ha precisato che il potere commissariale non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni del delegato e che la delega può essere conferita a qualunque soggetto idoneo, anche di altro Dipartimento, per evitare che modifiche dell’assetto organizzativo interno ritardino la soddisfazione del creditore.
Quanto al compenso, il Tribunale ha ritenuto che esso sia compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali del dirigente. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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