Risoluzione parziale dell’assegnazione PIP per sopravvenuto frazionamento dominicale (TAR Veneto n. 1254 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La risoluzione parziale del contratto di assegnazione di un lotto compreso in un piano per gli insediamenti produttivi, disposta dal Comune in esito a una procedura esecutiva immobiliare che ha determinato il frazionamento dominicale del lotto originariamente unitario, costituisce esercizio di un potere finalizzato alla salvaguardia dell’interesse pubblico allo sviluppo economico-produttivo, prevalente sull’affidamento del concessionario uscente. L’assegnazione in via diretta dell’area pertinenziale al soggetto divenuto proprietario del fabbricato, senza indizione di procedura di evidenza pubblica, non è illogica ove il vincolo di pertinenzialità tra area ed edificio sia dimostrato. Il diritto al rimborso previsto dalla clausola convenzionale non ha natura indennitaria.

Il Fatto

La società ricorrente aveva stipulato con l’allora ente locale, nel 1995, il contratto di attuazione della convenzione relativa al PIP, acquistando un lotto a destinazione produttiva in parte in piena proprietà e in parte in diritto di superficie. Una pregressa cessione in leasing, seguita dal riscatto, aveva mantenuto la proprietà superficiaria sui terreni non edificati. Nel 2016, per difficoltà imprenditoriali, il solo fabbricato in proprietà esclusiva veniva assoggettato a procedura esecutiva immobiliare e, con decreto del 31 maggio 2023, trasferito a una società terza.

Quest’ultima ha chiesto al Comune la risoluzione parziale del contratto onde ricostituire l’unitarietà del lotto, con estinzione del diritto di superficie in favore della ricorrente. Il Comune ha quindi adottato la deliberazione consiliare di risoluzione parziale e, in precedenza, rilasciato un permesso di costruire in sanatoria. La ricorrente ha impugnato entrambi gli atti dinanzi al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta tutti i motivi. Sul primo, relativo alla dedotta frustrazione dell’esito dell’asta e all’asserita necessità di evidenza pubblica, il Tribunale valorizza la centralità dell’interesse pubblico perseguito, esplicitata nella proposta deliberativa. Il frazionamento dominicale sopravvenuto ha alterato l’assetto pianificato, rendendo l’area pertinenziale inscindibilmente collegata al fabbricato.

La scelta di assegnare in via diretta l’area alla società divenuta proprietaria dello stabilimento appare coerente con le previsioni convenzionali, che consentono all’ente di cedere il terreno ad altri aventi titolo, e non richiede una procedura competitiva. L’eventuale indizione di una gara risulterebbe anzi illogica. Il TAR richiama il principio per cui il PIP non è solo strumento di pianificazione urbanistica ma anche di politica economica, funzionale a incentivare le imprese mediante offerta di aree a prezzo politico.

Sul secondo motivo, concernente il permesso di costruire in sanatoria, il Collegio osserva che le opere sanate riguardano l’immobile della ricorrente, salvo un modesto muretto. Tale modesta consistenza non integra il grado di gravità richiesto dalla clausola convenzionale per giustificare la risoluzione.

Sul terzo motivo, il TAR esclude la violazione del giusto procedimento e del legittimo affidamento, essendo la motivazione adeguata e il nesso di pertinenzialità dimostrato. Quanto alla domanda gradata di indennizzo, la clausola convenzionale prevede solo il rimborso della somma pagata senza interessi, priva di natura indennitaria; inoltre la ricorrente ha beneficiato del diritto di superficie per oltre venticinque anni e non ha provato la misura del pregiudizio. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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