Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2035 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è fondato quando il titolo esecutivo sia stato notificato all’amministrazione e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997. Accertata la persistente inottemperanza, il giudice amministrativo condanna l’amministrazione a dare piena esecuzione alla sentenza entro un termine congruo, disponendo, ove occorra, la nomina di un commissario ad acta. Le funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice non comportano la liquidazione di alcun compenso.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, agisce dinanzi al TAR Lombardia ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro, che gli ha riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per due anni scolastici, con accredito complessivo di 1.000,00 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e condanna alle spese.

La sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione. Alla notifica del titolo esecutivo non ha fatto seguito alcun adempimento da parte dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. È decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, donde la domanda di esecuzione e, per il caso di persistente inottemperanza, di nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’accertamento dei presupposti dell’ottemperanza. Il titolo esecutivo risulta notificato all’Amministrazione e la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria. Il ricorso, ritualmente notificato, è pertanto ammissibile.

Il Collegio rileva che è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito. Tale disposizione impedisce al creditore, prima della scadenza, di procedere a esecuzione forzata o a notifica di atto di precetto, ma non preclude il ricorso all’ottemperanza una volta spirato il termine, rimasto privo di esito.

La domanda è dunque accolta. Il Ministero è condannato a dare completa esecuzione alla pronuncia entro 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente.

Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta, come organo ausiliario del giudice, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato competente, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all’istituto del pagamento in conto sospeso, disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, e relativi decreti attuativi.

Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in 800,00 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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