No penalità di mora in ottemperanza se dovuti interessi (TAR Calabria n. 1231 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, l’amministrazione ha l’obbligo di dare integrale esecuzione alla pretesa creditoria accertata con il titolo esecutivo divenuto definitivo. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non va concessa quando siano già dovuti gli interessi moratori secondo il d.lgs. n. 231/2002, perché la relativa condanna risulta iniqua. La richiesta di interessi segue la misura indicata dal titolo portato all’esecuzione.

Il Fatto

La società ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Catanzaro un decreto ingiuntivo con cui il Comune intimato è stato condannato al pagamento di una somma di denaro, oltre agli interessi e alle spese della fase monitoria. Il decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo; il titolo è stato poi notificato all’amministrazione.

Non essendo intervenuto alcun pagamento, la creditrice ha adito il TAR Calabria con ricorso per ottemperanza al giudicato, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme indicate, oltre agli interessi e a una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’accertamento del titolo: il decreto ingiuntivo non opposto è divenuto esecutivo ed è stato ritualmente notificato. L’amministrazione, non costituendosi, non ha dato prova — come era suo onere — di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale.

Ne deriva la sussistenza di tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a. Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo dell’amministrazione di adempiere integralmente al giudicato, detratto quanto già eventualmente corrisposto.

Sulla domanda di interessi, il Collegio rileva che essi sono dovuti nella misura indicata dal titolo portato all’esecuzione, che li riconosce “come da domanda”. Poiché il ricorso monitorio li aveva richiesti al saggio previsto dal d.lgs. n. 231/2002, gli interessi sono dovuti secondo tale saggio.

Nel respingere la richiesta di penalità di mora, il Tribunale richiama il consolidato orientamento di quel TAR (da ultimo TAR Catanzaro, sez. II, n. 4 del 07.01.2025). La condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. risulterebbe iniqua, poiché sono già dovuti gli interessi di mora calcolati secondo il d.lgs. n. 231/2002.

Quanto all’esecuzione, il Tribunale assegna all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza. In caso di inerzia, nomina Commissario ad acta il Segretario Comunale di Melito di Porto Salvo, con facoltà di delega, perché provveda entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza di parte. Il compenso del Commissario, liquidato con separato decreto, è posto a carico dell’amministrazione inadempiente, così come le spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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