Extraprofitti energia: tutela cautelare negata senza prova di pregiudizio grave e attuale (TAR Lombardia n. 944 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari, il requisito del pregiudizio grave e irreparabile deve essere dimostrato in concreto e connotato dal carattere dell’attualità, non potendosi desumere da mere allegazioni o da prospettazioni formulate in termini dubitativi. La tutela cautelare non può essere concessa quando la documentazione versata in atti evidenzi la sussistenza di una consistente disponibilità liquida della società ricorrente, superiore al credito vantato dall’amministrazione, e la sostanziale continuità aziendale, ancorché le somme oggetto di contestazione siano state correttamente accantonate nei documenti contabili. La ripetibilità delle somme eventualmente riscosse dal soggetto gestore, in quanto indubitabilmente solvibile, esclude altresì la irreparabilità del danno, ferma restando la valutazione delle questioni di giurisdizione e di merito.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle energie rinnovabili, proprietaria di un impianto fotovoltaico, impugnava gli atti con cui il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) avevano dato attuazione all’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022, in materia di interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili (c.d. extraprofitti).
Con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, la società chiedeva l’annullamento delle delibere ARERA e degli atti del GSE, nonché la restituzione delle somme medio tempore incassate o compensate, prospettando il rischio di fallimento e la compromissione della continuità aziendale. La società domandava, inoltre, la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la concessione della tutela cautelare sulla base della mancata dimostrazione di un pregiudizio grave, irreparabile e connotato da attualità.
Il Collegio ha rilevato che dalla documentazione versata in atti emergeva, al contrario, un incremento della disponibilità liquida della società e una consistenza di cassa al 31 dicembre 2025 assai superiore al credito vantato dal GSE. Pur essendo il credito correttamente registrato nei documenti contabili e nell’esercizio 2025 si fosse realizzata una significativa riduzione delle perdite, non risultavano elementi a sostegno del lamentato rischio di fallimento.
Tale rischio era, peraltro, prospettato in termini dubitativi dalla stessa relazione di parte ricorrente e risultava smentito dai bilanci approvati, dai quali emergeva una sostanziale continuità aziendale. A conferma di ciò, il Tribunale ha valorizzato l’accordo sottoscritto dalla società con la banca HCOB l’11 marzo 2026, successivo alla maturazione dell’obbligo restitutorio, che aveva consentito lo svincolo di € 8.000.000 dal conto corrente e la rinuncia della banca a € 25.000.000 di interessi passivi.
Infine, il Collegio ha osservato che la ripetizione delle somme eventualmente riscosse dal GSE, soggetto indubitabilmente solvibile, sarebbe comunque possibile nell’ipotesi di esito favorevole del giudizio di merito. Ha tenuto altresì impregiudicata la valutazione delle questioni pregiudiziali, dubitando della propria giurisdizione in relazione agli atti esecutivi del GSE, e ha compensato le spese.
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