Sospensione della licenza ex art. 100 TULPS e oscuramento degli atti (TAR Calabria n. 1239 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza di un pubblico esercizio disposta dal Questore ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. costituisce misura di natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, finalizzata a impedire che il locale divenga luogo di ritrovo abituale di persone pericolose. Essa prescinde dall’accertamento di una responsabilità del gestore e non richiede la dimostrazione di specifici fatti penalmente rilevanti, essendo sufficiente una valutazione complessiva degli elementi acquisiti dall’Autorità di pubblica sicurezza. Nel procedimento non è illegittimo l’oscuramento dei dati identificativi dei soggetti terzi segnalati, poiché l’accesso procedimentale incontra il limite della tutela dei dati personali e giudiziari e la partecipazione resta garantita quando l’oggetto sostanziale della contestazione è conoscibile. Accertata la legittimità del provvedimento, la connessa domanda risarcitoria è respinta per difetto del requisito del danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, impugna il provvedimento con cui il Questore ha disposto la sospensione della licenza per quindici giorni, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. Il provvedimento trae origine da una segnalazione del Comando Stazione Carabinieri, che aveva riscontrato la presenza abituale, presso il locale, di soggetti gravati da precedenti di polizia e penali.

Avviato il procedimento, il ricorrente esercita il diritto di partecipazione e chiede l’accesso agli atti. L’Amministrazione consente l’accesso alla nota informativa con oscuramento dei dati riferiti ai terzi. Nel corso delle interlocuzioni viene adottato il provvedimento finale. Il ricorrente deduce violazione delle garanzie partecipative, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, chiedendo anche il risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce la natura del potere esercitato dal Questore. L’art. 100 T.U.L.P.S. attribuisce un potere di natura cautelare e preventiva, volto alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. La misura non ha carattere sanzionatorio, perché non reprime una condotta illecita del titolare, ma impedisce che il locale divenga punto di aggregazione per soggetti potenzialmente idonei a turbare l’ordine pubblico.

Da ciò discende che l’accertamento amministrativo non richiede la dimostrazione di una responsabilità del gestore né di specifici fatti penalmente rilevanti. È sufficiente una valutazione complessiva degli elementi acquisiti circa la frequentazione dell’esercizio. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la finalità della norma è impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, a prescindere da ogni personale responsabilità dell’esercente.

Il Tribunale precisa inoltre che la misura può essere adottata anche quando i fatti originino nel locale e proseguano nelle vicinanze o nelle pertinenze dell’esercizio, come porticati e dehors, non essendo richiesto che i disordini avvengano integralmente all’interno della struttura.

Nel caso concreto, il provvedimento si fonda sulla relazione dei Carabinieri, che descrive controlli e riscontri con presenza di soggetti pregiudicati. Tale quadro, valutato unitariamente, è idoneo a sorreggere la misura preventiva, non potendosi pretendere un livello di accertamento assimilabile a quello del giudizio penale.

Quanto all’accesso, il Collegio osserva che esso incontra il limite della tutela dei dati personali e giudiziari dei terzi. L’oscuramento non lede di per sé il diritto di difesa, poiché l’oggetto sostanziale della contestazione — la presenza abituale di soggetti ritenuti pregiudizievoli — restava conoscibile. Non è dimostrato che la conoscenza integrale fosse indispensabile, né che l’omessa ostensione abbia impedito al ricorrente di rappresentare elementi contrari. La celerità del procedimento giustifica poi l’adozione del provvedimento in presenza di un quadro istruttorio definito.

Infine, accertata la legittimità dell’atto, la domanda risarcitoria è respinta: l’attività amministrativa legittima non può essere considerata ingiusta né illecita, con esclusione del requisito dell’art. 2043 cod. civ. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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