Non ammissione all’Esame di Stato: il mancato attivazione del PDP non incide sulla valutazione di sufficienza (TAR Lombardia n. 861 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione presuppone la votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la facoltà del consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione in caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline. La mancata predisposizione degli strumenti di ausilio previsti dal Piano Didattico Personalizzato non può incidere sulla valutazione di ammissione dello studente alla classe successiva, che deve operarsi alla sola stregua della sufficienza o insufficienza delle competenze raggiunte nell’anno scolastico. La non ammissione non ha carattere sanzionatorio, ma finalità educative e formative, poiché si sostanzia nell’accertamento del mancato raggiungimento di competenze e abilità proprie della classe frequentata.
Il Fatto
Uno studente frequentante la classe quinta di un Liceo di Como impugnava la delibera del Consiglio di classe dell’8 giugno 2026 che lo aveva non ammesso all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, unitamente al correlato giudizio di non ammissione e agli atti presupposti, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Il ricorrente lamentava l’illegittimità della deliberazione per non avere l’istituto attivato le misure previste dal Piano Didattico Personalizzato, chiedendo altresì l’accertamento del proprio diritto ad essere ammesso con riserva all’esame.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, richiamato l’art. 13, comma 2, del d.lgs. 62/2017, rammenta che l’ammissione all’esame di Stato presuppone una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il Consiglio di classe può derogare, con adeguata motivazione, solo in caso di votazione insufficiente in una disciplina o in un gruppo di discipline. Nel caso in esame, la Corte rileva che non vi sono profili di fumus boni iuris a favore del ricorrente, il quale presentava tre insufficienze in materie caratterizzanti l’indirizzo di studio (Diritto ed Economia Politica, Inglese e Matematica), sintomatiche di un grave deficit formativo non superabile in sede cautelare.
Nel valutare la lamentata mancata attivazione del Piano Didattico Personalizzato, il Collegio esclude che dalla documentazione emergano omissioni addebitabili all’istituto scolastico, avendo il piano – e le misure in esso previste, quale la lettura ad alta voce delle prove scritte – formato una valutazione basata sul raggiungimento delle competenze.
Pur concedendo che il percorso di studi dello studente sia stato particolare, il TAR richiama il principio consolidato per cui l’eventuale mancata predisposizione degli strumenti di ausilio non può condizionare la valutazione di ammissione alla classe successiva, che resta ancorata all’esclusivo accertamento della sufficienza o insufficienza delle competenze raggiunte dallo studente nell’anno scolastico. Tale omissione può configurare, al più, una responsabilità dell’istituzione scolastica per le proprie inadempienze, non ravvisabile nel caso di specie.
La Corte sottolinea, infine, che la non ammissione, sebbene percepita come afflittiva dall’interessato, è priva di natura sanzionatoria e persegue finalità educative e formative. Essa rappresenta l’accertamento del mancato conseguimento delle competenze richieste e implica la necessità di ripetere l’anno scolastico per consentire il recupero delle lacune. Il ricorso cautelare è, quindi, respinto, con compensazione delle spese della fase per la natura della controversia.
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Nota della Redazione
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