Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Sicilia n. 2041 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato. Il commissario ad acta può essere nominato senza compenso quando sia un dirigente della stessa amministrazione resistente, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La rivalutazione monetaria non è cumulabile con gli interessi legali in materia retributiva e va esclusa quando non ne sia documentata l’eccedenza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è commisurata agli interessi legali sulle somme dovute.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 3644/2024 del Tribunale del Lavoro di Palermo, con cui l’amministrazione era stata condannata al pagamento di € 2.500,00 mediante carta docenti o analoghi buoni elettronici, per le annualità dal 2019/2020 al 2023/2024. Il titolo è passato in giudicato.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia si sono costituiti. La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario, la penalità di mora e la rivalutazione monetaria sulla somma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., con riguardo al passaggio in giudicato del titolo, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere entro sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo azionato. In caso di inutile decorso del termine, su sollecitazione della parte, provvederà in via sostitutiva il commissario ad acta nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Quanto al commissario, il Tribunale ha nominato il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega, senza compenso. Il Collegio ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, ritenuto applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurimi precedenti amministrativi.
È stata disattesa la domanda di rivalutazione monetaria. Il Collegio ha osservato che il giudice ordinario non si è pronunciato sul punto e che, per le somme dovute al pubblico dipendente dopo il 31 dicembre 1994, spettano i soli interessi legali, per il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi. La rivalutazione sarebbe riconoscibile solo se superiore agli interessi, ipotesi non documentata.
Il Tribunale ha inoltre precisato che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere inciso da disposizioni interne all’amministrazione, e ha disposto che il commissario depositi gli atti esclusivamente tramite la procedura P.A.T.. Infine ha riconosciuto la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine e fino all’effettivo soddisfo, e ha liquidato le spese in favore della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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