Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente (TAR Sicilia n. 221 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici ivi indicati è idoneo a fondare l’azione di ottemperanza quando l’Amministrazione non provi di avervi dato esecuzione. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 legge n. 669/1996 dalla notificazione del titolo, l’inerzia dell’Amministrazione integra inottemperanza. Il giudice amministrativo ordina il pagamento delle somme liquidate nel giudicato e nomina, per il caso di persistente inadempimento, il commissario ad acta. Il commissario scelto tra i dirigenti dello stesso Ministero non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nella retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 2807 del 21 maggio 2024, ha accertato il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della stessa, per un valore complessivo di euro 2.000,00, oltre accessori ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/1994.

Il titolo è stato notificato all’Amministrazione il 26 novembre 2024 ed è passato in giudicato. La ricorrente ha quindi adito il TAR Sicilia per ottenere l’esecuzione della sentenza, chiedendo che fosse ordinato al Ministero il pagamento delle somme liquidate. Le Amministrazioni intimate si sono costituite con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza, disciplinata dagli artt. 112 ss. cod. proc. amm. e richiamata dall’art. 114 cod. proc. amm. Il titolo azionato è passato in giudicato, come attestato il 24 luglio 2025, ed è stato ritualmente notificato all’Amministrazione.

Dalla notificazione è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 legge n. 669/1996 senza che l’Amministrazione abbia adempiuto. Su questo punto il Tribunale è netto: l’Amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. L’onere probatorio dell’avvenuto adempimento grava dunque sull’Amministrazione intimata.

Integrati tutti i requisiti previsti dalla disciplina processuale, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, fissando il termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza.

Per il caso di inutile scadenza di tale termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario in possesso della necessaria professionalità. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza, autorizzato all’uso del mezzo proprio.

Il Collegio ha precisato che il commissario non ha diritto ad alcun compenso, poiché la nomina attinge a un dirigente dello stesso Ministero resistente e l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, richiamando sul punto plurimi precedenti dell’TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 3315 del 2025 e del TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 3246 del 2025. Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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