Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 222 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 va eseguito dall’Amministrazione scolastica mediante il pagamento delle somme riconosciute nel titolo. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo, ai sensi dell’art. 14 legge n. 669/1996, sussistono i presupposti dell’azione di ottemperanza ex artt. 112 ss. cod. proc. amm., restando a carico dell’Amministrazione l’onere di provare l’avvenuta esecuzione. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato nel termine di 60 giorni e nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta, che non ha diritto ad alcun compenso quando coincida con un dirigente della stessa Amministrazione resistente, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1979 del 2024, ha accertato il diritto di una docente a fruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore complessivo di € 2.000,00, oltre accessori ex art. 16, comma 6, legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/1994.
Il provvedimento è stato notificato all’Amministrazione il 28 maggio 2024 ed è passato in giudicato. Non essendo intervenuto il pagamento, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo che fosse ordinato al Ministero il pagamento delle somme. L’Amministrazione si è costituita con memoria di mera forma, senza dimostrare di avere eseguito il titolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza ex artt. 112 ss. cod. proc. amm. e dell’art. 114 cod. proc. amm. Il titolo azionato è passato in giudicato — come attestato il 1° agosto 2025 — ed è stato ritualmente notificato all’Amministrazione, con conseguente decorrenza del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 legge n. 669/1996.
Su tale presupposto il Tribunale ha rilevato che l’Amministrazione non ha fornito alcuna prova di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, gravando su di essa il relativo onere. La mancata dimostrazione dell’adempimento ha quindi integrato il presupposto dell’inottemperanza, con conseguente accoglimento del ricorso.
Il Collegio ha pertanto ordinato al Ministero di eseguire il giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di inutile scadenza di tale termine ha nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Ufficio.
Il commissario è stato autorizzato, ove necessario, a porre in essere tutti gli atti utili all’esecuzione, comprese le eventuali variazioni di bilancio. Il Tribunale ha precisato che al commissario non spetta alcun compenso, poiché nominato tra i dirigenti della stessa Amministrazione resistente e quindi la relativa attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, richiamando sul punto plurimi precedenti conformi.
Infine, le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in favore dei procuratori distrattari della ricorrente.
Nota della Redazione
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