Silenzio della Prefettura su istanza di revoca del divieto di detenere armi (TAR Sicilia n. 504 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti adottato ex art. 39 TULPS non può avere efficacia sine die: ove sia venuta meno l’attualità del giudizio di pericolosità, il destinatario vanta un interesse giuridicamente protetto ad ottenere, dopo il decorso di un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze, l’aggiornamento della propria posizione e, in caso di esito positivo, la revoca dell’atto inibitorio. Tuttavia, il potere di autotutela è incoercibile dall’esterno attraverso l’istituto del silenzio-inadempimento, salvo i casi di autotutela doverosa e le ipotesi di conclamate esigenze di giustizia. Ne consegue che l’istanza di riesame di un provvedimento inoppugnabile ha portata meramente sollecitatoria e non fa sorgere alcun obbligo di provvedere, quando non alleghi elementi di novità idonei a mutare il quadro indiziario già valutato dall’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’accertamento e l’annullamento, il silenzio serbato dalla Prefettura di Catania sull’istanza di riesame in autotutela, inoltrata a mezzo pec il 3.03.2025, del decreto prefettizio con cui gli era stato imposto il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 TULPS, senza limite temporale. Il provvedimento era stato notificato il 16.11.2022, a seguito di querela sporta dalla ex convivente e dalla di lei figlia.
L’Amministrazione resistente ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, rilevando che il decreto interdittivo era stato adottato dopo la remissione della querela per atti persecutori, elemento già conosciuto e valutato come ininfluente, e che in ogni caso non sussisteva un obbligo di intervento in autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal costante orientamento secondo cui il provvedimento che limita in via permanente la sfera giuridica del privato non può avere efficacia sine die. Non risponde ad alcun interesse pubblico la protrazione a tempo indeterminato del divieto quando è venuta meno l’attualità del giudizio di pericolosità. L’interpretazione costituzionalmente orientata del sistema impone dunque di riconoscere al destinatario un interesse protetto alla rivalutazione della propria posizione, dopo un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze.
Nel caso concreto, però, il ricorrente non ha allegato tali sopravvenienze. Ha fatto leva sul decorso del tempo e sulla remissione della querela. Quest’ultima, tuttavia, non costituisce elemento di novità: era già conosciuta e valutata dalla Prefettura come ininfluente al momento dell’adozione della misura. L’istanza, quindi, non mirava ad un procedimento di aggiornamento della posizione, ma all’attivazione di un vero e proprio procedimento di autotutela, rimesso alla piena discrezionalità dell’Amministrazione.
Secondo il costante indirizzo richiamato dal Collegio, il potere di autotutela è incoercibile dall’esterno tramite il rimedio avverso il silenzio-inadempimento ex art. 117 cod. proc. amm., salvi i casi di autotutela doverosa e le ipotesi di conclamate esigenze di giustizia, non ricorrenti nella specie. L’art. 31 cod. proc. amm. presuppone la violazione del dovere di provvedere; ma tale obbligo va escluso quando l’istanza solleciti il riesame di un atto divenuto inoppugnabile, perché un generalizzato obbligo di rivalutazione vulnererebbe la certezza e la stabilità dei rapporti e eluderebbe il regime di decadenza dei termini di impugnazione.
Il Collegio osserva inoltre che, decorso un congruo lasso di tempo, il ricorrente avrebbe potuto chiedere un nuovo provvedimento abilitativo, facendo valere in quel procedimento il mutato quadro fattuale. Infine, il termine ragionevole di cinque anni per il riesame decorre dall’adozione del provvedimento ablativo e non ricorre nella fattispecie, essendo l’istanza presentata il 3.03.2025. Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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