Il riconoscimento del titolo di sostegno conseguito in Spagna deve essere valutato entro quattro mesi dal deposito della documentazione completa (TAR Lazio n. 10587 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, previsto dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero, deve essere rispettato anche per le istanze di abilitazione all’insegnamento di sostegno. La scadenza del termine senza l’adozione di un provvedimento espresso determina la configurabilità del silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, che è tenuta a concludere il procedimento nel termine assegnato dal giudice, valutando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dal richiedente e disponendo, se necessario, misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE.
Il Fatto
La ricorrente, in possesso di un titolo conseguito in Spagna ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, presentava in data 28 ottobre 2025 un’istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento in Italia del titolo stesso. Decorso inutilmente il termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento, la interessata proponeva ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e la condanna alla adozione di un provvedimento espresso, con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. Il Ministero si costituiva in giudizio con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente confermato la competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito a concludere il procedimento di riconoscimento, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022. Nel merito, ha richiamato l’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, che recepisce la direttiva 2013/55/UE, il quale fissa in quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa il termine entro cui l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento.
Rilevato che il termine risultava scaduto alla data di proposizione del ricorso, il TAR ha accertato la sussistenza del silenzio-inadempimento. Quanto al termine per l’adozione del provvedimento, il Collegio ha ritenuto di commisurarlo a 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, in considerazione del notorio e rilevantissimo numero di istanze della specie presentate all’Amministrazione. Per il caso di perdurante inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero, con facoltà di delega, assegnando un ulteriore termine di 90 giorni.
Nel disporre l’obbligo di provvedere, il giudice ha richiamato i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022, ritenuti sovrapponibili anche ai titoli conseguiti in qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea. L’Amministrazione dovrà esaminare l’istanza tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando la durata complessiva, il livello e la qualità della formazione e valutando l’equipollenza dell’attestato, disponendo, se del caso, misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia (causa C-313/01, Morgenbesser).
Il ricorso è stato conseguentemente accolto, con condanna del Ministero alle spese di lite, liquidate in favore della parte ricorrente e distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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