Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e compensazione delle spese (TAR Puglia n. 569 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle parti costituite, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. qualora le altre parti non si oppongano formalmente. L’adesione alla rinuncia da parte di alcune controparti e la mancata opposizione delle altre integrano i presupposti per la declaratoria di estinzione. Nel caso di estinzione per rinuncia, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a., avuto riguardo alle circostanze del caso concreto.
Il Fatto
Le società ricorrenti avevano impugnato una serie di provvedimenti autorizzatori rilasciati dalla Regione Puglia in favore di una società controinteressata, relativi alla realizzazione di un progetto agrivoltaico della potenza nominale di 6,3 MW, insistente nel territorio di Salice Salentino e Comuni limitrofi. Il ricorso era diretto avverso il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27-bis d.lgs. 152/2006, l’Autorizzazione Unica ex d.lgs. 387/2003, la Determinazione di Valutazione di Impatto Ambientale e la Determinazione di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che le società ricorrenti avevano dichiarato di rinunciare al ricorso con atto del 4 marzo 2026, ritualmente notificato alle parti costituite. La società controinteressata e le parti ad opponendum avevano espressamente aderito alla rinuncia, mentre le altre parti costituite non avevano manifestato opposizione.
Il Tribunale ha quindi considerato che, in mancanza di opposizione, la rinuncia determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Tale norma configura l’estinzione come effetto tipico della rinuncia al ricorso non contrastata, senza che sia necessario un accertamento nel merito delle questioni sollevate.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha ritenuto di disporne l’integrale compensazione tra tutte le parti, ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a., avuto riguardo a tutte le circostanze del caso di specie. La scelta di compensare le spese, pur in presenza di una declaratoria di estinzione, si fonda sulla valutazione discrezionale rimessa al giudice dalla norma.
Il Tribunale ha, infine, dichiarato estinto il giudizio, compensando le spese e ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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