Revoca del porto d’armi e valutazione discrezionale di affidabilità (TAR Calabria n. 330 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di porto d’armi, l’autorizzazione alla detenzione e al porto costituisce ipotesi eccezionale, prevalendo le esigenze di incolumità pubblica. La revoca può essere disposta sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, potendo assumere rilievo fatti isolati ma significativi e situazioni personali prive di rilevanza penale. Non occorre una sentenza di condanna, essendo sufficiente che dalla condotta emerga la non completa affidabilità del soggetto. Il sindacato del giudice amministrativo resta esterno, limitato alla verifica di irrazionalità, travisamento dei fatti o manifesta illogicità della valutazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto e il consequenziale provvedimento del Questore, con i quali è stata disposta la revoca della licenza di porto di pistola per difesa personale e di quella di porto di fucile per uso caccia. Gli atti traggono fondamento da un rapporto informativo che ha deferito l’interessato per simulazione di reato, ipotizzando che la denuncia per minaccia aggravata fosse funzionale al rinnovo della licenza di porto d’armi.
Il ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, contestando la ricostruzione degli inquirenti e l’assenza di una autonoma valutazione. Il ricorso arriva al giudizio dopo la rinuncia alla tutela cautelare e la fissazione dell’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’assetto normativo delle autorizzazioni di polizia, ricordando che la detenzione delle armi è ipotesi eccezionale e che la richiesta può essere soddisfatta solo se non sussiste alcun pericolo di abuso. La revoca può dunque essere adottata sulla base di un giudizio discrezionale sulla prevedibilità dell’abuso, valorizzando fatti isolati ma significativi e vicende personali prive di rilevanza penale.
Quanto al vizio procedimentale, il Collegio rileva che il provvedimento prefettizio ex art. 39 TULPS rientra tra gli atti caratterizzati da particolari esigenze di celerità, per i quali la comunicazione di avvio può essere omessa. Nella specie l’Autorità ha ritenuto che i fatti descritti fossero già fonte di concreto pericolo per l’ordine pubblico, rendendo necessaria l’adozione immediata del divieto.
Nel merito, il Tribunale osserva che gli inquirenti hanno evidenziato un nesso tra la commissione del reato e la detenzione delle armi: il primo sarebbe funzionale a ottenere il rinnovo della licenza. Il rischio di abuso non è quindi connaturato al tipo di reato, ma alle modalità descrittive dell’imputazione, soprattutto sotto il profilo soggettivo. L’assenza di comportamenti violenti non esclude il giudizio negativo, potendo il rischio derivare anche da fatti che ledono altri beni giuridici.
Le giustificazioni del ricorrente sulla tardività della denuncia non scalfiscono la ragionevolezza dell’atto: il giudizio di pericolosità si basa sul “più probabile che non” e il solo dubbio sulla correttezza della ricostruzione degli inquirenti è sufficiente a fondare il provvedimento, di natura preventiva e non sanzionatoria. Infine, il Collegio esclude che manchi una valutazione autonoma, risultando il giudizio di non affidabilità legato all’imputazione e ai fatti rappresentati nell’istruttoria.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione delle peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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