Esclusione dal concorso NCC illegittima per mancato soccorso istruttorio (TAR Campania n. 1260 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali per il rilascio di autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente, assimilabili al concorso pubblico, la clausola del bando che sanziona con l’esclusione la mera omissione della copia del documento di riconoscimento è illegittima, per manifesta irragionevolezza, sproporzione e violazione del principio di ampia partecipazione. L’Amministrazione, ove la domanda sia con certezza riferibile al candidato, non può escluderlo sic et simpliciter, ma deve attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990, consentendo la regolarizzazione della documentazione carente. Il limite del soccorso coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione o di un titolo valutabile, non con la rettifica di elementi già desumibili dagli atti.
Il Fatto
Un’impresa individuale operante nel settore del noleggio con conducente impugna la determinazione con cui il Comune ha reso noto l’elenco degli ammessi e degli esclusi dalla procedura per il rilascio di venti autorizzazioni NCC, indetta con una precedente determina. L’impresa risulta esclusa per non aver allegato alla domanda la copia del documento di riconoscimento, pur avendo prodotto tessera sanitaria, abilitazione professionale, certificato di buona salute e visura camerale.
In sede cautelare, prima con decreto presidenziale e poi con ordinanza collegiale, il ricorrente è stato ammesso con riserva al prosieguo della procedura. All’esito della prova orale si è collocato in posizione utile in graduatoria e ha conseguito la licenza con riserva. La questione giunge al merito per stabilire se l’esclusione sia legittima.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare un profilo processuale. Il superamento delle prove da parte del candidato ammesso con riserva non assorbe l’effetto preclusivo derivante dall’eventuale carenza di un requisito di partecipazione: la posizione in graduatoria non esime dal giudizio di merito.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce la natura del servizio di noleggio con conducente. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 21 del 1992, esso costituisce autoservizio pubblico non di linea, inserito in un mercato regolamentato in cui licenze e autorizzazioni sono attribuite dai comuni con concorso pubblico secondo l’art. 8 della legge quadro. Il bando non seleziona un contraente, ma il soggetto cui rilasciare il provvedimento abilitante, sicché non si applica la disciplina dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36 del 2023.
Trattandosi di procedura assimilabile al concorso pubblico, vige il principio di autoresponsabilità del concorrente e il dovere di par condicio. Il Tribunale richiama il consolidato orientamento per cui il soccorso istruttorio è consentito quando occorra rettificare o regolarizzare un dato fornito in maniera erronea e non del tutto mancante, mentre non è praticabile quando si tratti di completare la domanda nei suoi elementi essenziali. Richiama altresì il criterio di efficacia dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990 e il principio di buon andamento dell’art. 97 Cost., che impongono di privilegiare la massima partecipazione ed evitare esclusioni per vizi meramente formali.
Il Collegio esamina poi le clausole del bando, non contestate nel loro contenuto, che prevedono l’esclusione non sanabile per la mancata allegazione della copia del documento di riconoscimento. Ritiene tali clausole illegittime ove interpretate nel senso di precludere la regolarizzazione. Poiché l’Amministrazione non ha mai contestato la riferibilità della domanda al candidato, non poteva escluderlo senza attivare il soccorso istruttorio. Quanto alla patente di guida, il possesso del certificato di abilitazione professionale di tipo “KD”, poi C.Q.C., allegato alla domanda, ne presuppone senz’altro il conseguimento.
Il ricorso è quindi accolto e i provvedimenti impugnati annullati. Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), cod. proc. amm., l’annullamento dell’esclusione comporta lo scioglimento in senso favorevole alla ricorrente della riserva apposta alla collocazione in graduatoria, con consolidamento definitivo della posizione ai fini del rilascio della licenza. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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