Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 244 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un titolo recante condanna pecuniaria a carico di un’amministrazione statale, il ricorso è fondato quando la pretesa risulti sorretta da idonea documentazione e non sia adeguatamente contrastata dall’ente debitore, avendo il giudicato valore ed efficacia ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il giudizio di ottemperanza non ha però contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma funzione meramente satisfattiva: l’esatta dimensione del credito discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, sicché l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione quanto a capitale residuo e interessi. Di questi ultimi va comunque verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con riguardo agli artt. 1282 e ss. cod. civ. È pertanto dovuto il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dalla Sezione Lavoro del Tribunale una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.

Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato, ma l’amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari. L’amministrazione si è costituita per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso rilevando che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il giudice ha poi precisato i limiti del proprio intervento. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del credito discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, richiamandosi gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997: le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è stato dunque accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’ente resistente, con assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli ulteriori accessori maturati e dovuti, degli oneri di registrazione, delle spese di esame, copia e notificazione, e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. In caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e non avrà diritto ad alcun compenso, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è stata condannata alla rifusione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 c.p.a., con liquidazione determinata tenendo conto della natura minima e stereotipata dell’attività richiesta in questa materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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