Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 505 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio, il giudice ordina all’amministrazione di provvedere al pagamento delle somme liquidate. Il commissario ad acta nominato per la persistente inerzia deve allocare la somma in bilancio, espletare le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento e reperire materialmente le risorse. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Le spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, come quelle di precetto, non sono dovute.

Il Fatto

I ricorrenti hanno agito ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione alla sentenza con cui quest’ultima era stata condannata a pagare somme in loro favore, con rivalutazione monetaria e interessi legali, oltre al rimborso delle spese processuali.

I ricorrenti hanno dedotto la notifica del titolo all’ente, il decorso del termine di centoventi giorni e il passaggio in giudicato della sentenza, lamentando la mancata esecuzione. L’amministrazione non si è costituita. Il Collegio ha dapprima onerato i ricorrenti di provare la notifica del titolo ai sensi dell’art. 14 del D.L. 669/1996 e, in seguito, di depositare la ricevuta di avvenuta consegna; documentazione poi prodotta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accerta il passaggio in giudicato del titolo, attestato dalla Cancelleria, e la regolare notifica dello stesso eseguita ai fini dell’intimazione ad adempiere. Risulta quindi decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.

Le statuizioni del dispositivo non hanno ricevuto esecuzione mediante l’effettivo pagamento, né l’amministrazione ha formulato alcuna contraria deduzione o contestazione. Rispettate le formalità procedurali e accertata la fondatezza della pretesa, il ricorso è accolto. Il Collegio ordina all’amministrazione di corrispondere le somme entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza viene nominato sin d’ora commissario ad acta, con facoltà di delega a idoneo funzionario. Il commissario, su richiesta della parte corredata da dichiarazione attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, si insedia e provvede entro novanta giorni a dare completa ed esatta esecuzione al titolo.

Il Collegio precisa i poteri dell’organo straordinario: allocazione della somma in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, reperimento materiale delle risorse. Il difetto di fondi o di cassa non legittima l’inottemperanza, dovendo il commissario porre in essere ogni iniziativa necessaria. Va rispettata la disciplina dell’art. 159, comma 5, T.U.E.L., che vieta ai provvedimenti commissariali di incidere su determinate somme, previa verifica delle deliberazioni adottate ai sensi della medesima disposizione.

Quanto alle spese, il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui non sono dovute le spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto o relative a procedure esecutive non satisfattive, poiché la scelta degli strumenti esecutivi è rimessa al creditore. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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