Necessario nesso di strumentalità tra documenti e difesa per l’accesso difensivo (TAR Abruzzo n. 134 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, non è sufficiente un generico riferimento a esigenze probatorie o difensive: l’ostensione richiede un rigoroso e motivato vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica che l’istante intende tutelare. La pubblica amministrazione e il giudice amministrativo non devono svolgere alcuna valutazione sull’ammissibilità o decisività del documento nel giudizio instaurando, salvo il caso di evidente e assoluta mancanza di collegamento, che configura esercizio pretestuoso dell’accesso. Sono inammissibili le istanze preordinate a un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione. In ogni caso, l’accesso difensivo va bilanciato con la tutela della riservatezza del controinteressato secondo i criteri della necessarietà, dell’indispensabilità e della parità di rango.
Il Fatto
Con istanza del 18 giugno 2025, il ricorrente chiedeva alla società, a totale partecipazione pubblica, l’accesso a tutti i contratti infragruppo stipulati dal 2017 al 2025 e alla documentazione prodotta da un consulente in esecuzione di incarichi professionali. Il ricorrente motivava la richiesta con la necessità di difendersi in un procedimento penale per diffamazione aggravata nei confronti della società stessa. Il diniego opposto dalla società, parzialmente confermato dal difensore civico regionale, veniva impugnato dinanzi al TAR. Con successiva memoria del 20 novembre 2025, qualificata come motivi aggiunti, il ricorrente chiedeva l’accesso alla documentazione relativa alla cessione di un immobile, assumendo la medesima esigenza difensiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente affermato la validità della costituzione in giudizio delle società resistenti, applicando il principio di conservazione degli atti processuali. Le procure alle liti, rilasciate su supporto informatico prima della sottoscrizione dell’atto di costituzione, sono valide anche in assenza di specifici riferimenti al giudizio, purché non risulti evidente la loro non riferibilità. L’autenticazione mediante firma digitale del difensore è necessaria solo per gli atti da notificare a mezzo PEC; negli altri casi la firma sul Modulo Deposito Atti si intende estesa ai documenti in esso contenuti.
Quanto al primo ricorso, il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda relativa ai contratti infragruppo, poiché gli stessi erano già stati trasmessi al ricorrente prima della notificazione del ricorso, con conseguente carenza di interesse alla decisione sulla loro ostensibilità.
La domanda concernente la documentazione relativa al consulente è stata invece respinta nel merito. Richiamando i principi dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 18 marzo 2021 e delle sentenze n. 19, 20 e 21 del 25 settembre 2020, il Collegio ha qualificato l’istanza come accesso difensivo. Tale fattispecie richiede l’allegazione di un nesso di strumentalità necessaria tra i documenti e la difesa in giudizio. L’istanza del ricorrente, genericamente motivata con la necessità di verificare la legittimità delle consulenze, è stata ritenuta inammissibile per violazione dell’art. 24, comma 3, l. n. 241/1990, in quanto preordinata a un controllo generalizzato dell’operato della società pubblica, senza prospettazione di esigenze difensive concretamente apprezzabili in relazione al reato di diffamazione contestato.
Il TAR ha ritenuto corretto il bilanciamento operato dalla società tra le generiche esigenze difensive e la riservatezza aziendale strategica, negando l’accesso a documenti interni potenzialmente idonei a delineare le strategie di impresa.
Infine, i motivi aggiunti relativi alla cessione dell’immobile sono stati respinti, mancando qualsiasi collegamento tra l’operazione immobiliare e il procedimento penale per diffamazione. Il ricorrente non ha spiegato come la cessione potesse avere inciso sui costi del servizio di igiene urbana oggetto del capo di imputazione. Le spese di lite sono state poste a carico del ricorrente.
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Nota della Redazione
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