Silenzio-inadempimento improcedibile per sopravvenuta revoca del subentro (TAR Campania n. 506 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sul silenzio-inadempimento, disciplinato dagli artt. 117 e 31 cod. proc. amm., l’interesse del privato ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia amministrativa costituisce condizione dell’azione e deve persistere fino al momento della decisione. L’emanazione di un provvedimento espresso in risposta all’istanza dell’interessato, intervenuta nelle more del giudizio, rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Tale esito prescinde da ogni indagine sulla fondatezza del provvedimento sopravvenuto, restando il privato tutelato dall’ordinaria impugnazione o dalla conversione del ricorso avverso il silenzio in ricorso impugnatorio ai sensi dell’art. 117, comma 5, cod. proc. amm..
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla propria richiesta di subentro del nuovo datore di lavoro. Il ricorso è stato proposto nei confronti del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo, che si sono costituiti in giudizio.
Nelle more del procedimento è intervenuto un provvedimento di revoca dell’atto di subentro. Tale determinazione non è stata impugnata con motivi aggiunti. La questione sottoposta al Collegio attiene quindi alla persistenza dell’interesse ad agire dopo l’adozione di un provvedimento espresso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura del giudizio avverso il silenzio. Il ricorso ha ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione sull’istanza sulla quale è chiamata a provvedere. La condanna a provvedere presuppone che l’inerzia perduri al momento della pronuncia e che non sia venuto meno l’interesse del privato a una declaratoria di illegittimità.
Trattandosi di condizione dell’azione, questa deve sussistere fino alla decisione. Ne deriva che l’adozione di un provvedimento o di un comportamento esplicito in risposta all’istanza rende il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse, oppure improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seconda che l’atto intervenga prima della proposizione del ricorso o nelle more del giudizio.
La Corte richiama sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato, III Sez., n. 2660 del 2018, e i precedenti ivi citati. L’esito del giudizio prescinde da qualsiasi ulteriore indagine circa l’integrale soddisfazione della domanda. Se il provvedimento sopravvenuto è ritenuto illegittimo, il soggetto interessato è tutelato dalla facoltà di proporre una nuova impugnazione o di convertire il ricorso avverso il silenzio in ricorso impugnatorio ordinario.
Nel caso concreto, ai fini della verifica della persistenza dell’interesse, rileva l’intervenuta emanazione del provvedimento di revoca del subentro. Esso non è stato impugnato con motivi aggiunti. Il Collegio soggiunge che nessun rapporto di lavoro è stato instaurato tra la ricorrente e il datore di lavoro che avrebbe richiesto il nulla osta, richiamando la propria precedente pronuncia n. 2087/2025 e i precedenti ivi indicati.
In conclusione, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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