Ottemperanza al giudicato e penalità di mora ex art. 114 c.p.a. (TAR Calabria n. 1249 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile anche quando il giudicato da eseguire consista in una sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo e si cumula agli interessi legali dovuti in forza del titolo o per legge, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. La relativa decorrenza va fissata dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e sino all’adempimento spontaneo ovvero, in mancanza, sino all’insediamento del Commissario ad acta.

Il Fatto

Il Tribunale di Crotone, con sentenza del 17/11/2023, aveva condannato l’azienda sanitaria provinciale al pagamento, in favore della ricorrente, di una somma di denaro oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo. Il titolo esecutivo, passato in giudicato come da attestazione della cancelleria, era stato notificato in data 29 maggio 2024.

Non essendo intervenuto alcun pagamento, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza avverso l’azienda sanitaria, chiedendo l’esecuzione del giudicato e l’ulteriore condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per il ritardo. L’amministrazione non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato il corretto instaurarsi del contraddittorio. Con precedente ordinanza collegiale n. 152 del 26 gennaio 2026 era stato assegnato alla ricorrente un termine per provare la regolarità della notifica del titolo esecutivo rispetto agli indirizzi PEC risultanti dai pubblici registri e per rinnovare la notifica del ricorso introduttivo all’indirizzo attualmente registrato. La ricorrente ha depositato memoria e documentazione attestanti entrambi gli adempimenti, così confermando la regolarità del contraddittorio.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che l’amministrazione era tenuta ad adempiere integralmente la pretesa creditoria accertata dal giudicato e che non aveva fornito alcuna prova dell’avvenuta esecuzione, onere che su di essa gravava. Sono stati pertanto riconosciuti tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.

Quanto agli interessi, il Collegio ha ribadito che essi sono dovuti nella misura indicata dal titolo portato a esecuzione. Sulla domanda ulteriore, ha affermato l’ammissibilità della condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerna sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e la novella introdotta dall’art. 1, comma 781, legge n. 208 del 2015.

Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è stata determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese di ritardo, cumulandosi agli interessi legali per il suo carattere sanzionatorio. La decorrenza è fissata dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e sino all’adempimento spontaneo ovvero all’insediamento del Commissario ad acta.

Il ricorso è stato quindi accolto. All’amministrazione è stato assegnato il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza per l’esecuzione del giudicato, al netto di quanto già corrisposto. In caso di inerzia è stato nominato Commissario ad acta il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega, per provvedere nei successivi 90 giorni su istanza della ricorrente. Le spese di giudizio, liquidate e distratte in favore del procuratore costituito, sono state poste a carico dell’amministrazione inadempiente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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