Accesso alla classe di concorso A027 per i laureati in ingegneria (TAR Calabria n. 1252 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La preclusione, per i laureati in ingegneria, all’accesso alla classe di concorso A027 – Matematica e Fisica, derivante dalla Tabella A allegata al d.P.R. n. 19/2016, è venuta meno con efficacia erga omnes a seguito dell’annullamento in parte qua operato dal TAR del Lazio con le sentenze n. 6360 e n. 6350 del 18 maggio 2022, passate in giudicato per mancata impugnazione. La caducazione della disposizione regolamentare travolge gli atti generali e i decreti ministeriali che a quel d.P.R. rinviavano, determinando l’illegittimità dell’esclusione del candidato dalla procedura concorsuale. È irragionevole un quadro normativo che consente al laureato in ingegneria di accedere separatamente agli insegnamenti di matematica (classe A026) e di fisica (classe A020) e gli preclude l’accesso alla classe che li ricomprende entrambi.

Il Fatto

Il ricorrente, laureato in Ingegneria Informatica con diploma di vecchio ordinamento conseguito nel 1998, ha partecipato al concorso ordinario per titoli ed esami bandito dal Ministero dell’Istruzione per il reclutamento del personale docente, scegliendo la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica in Calabria. Superate positivamente le prove, è stato escluso con decreto del 28 giugno 2022, sul presupposto che la laurea in ingegneria non sia contemplata tra i titoli di accesso alla classe A027. Con successivo decreto del 30 giugno 2022 è stata approvata la graduatoria di merito senza il suo nominativo.

Il candidato ha impugnato entrambi i provvedimenti davanti al TAR Calabria, deducendo l’erroneità del presupposto normativo, l’illogicità dell’esclusione e l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento. L’amministrazione ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare di inammissibilità ex art. 41, comma 2, c.p.a., respingendola. Richiamando le valutazioni della precedente ordinanza n. 1551 del 2 ottobre 2025, il Tribunale rileva che le difficoltà di individuazione dei controinteressati e il mancato riscontro all’istanza rivolta all’USR giustificavano la rimessione in termini e l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami. Accertato il perfezionamento della procedura sul sito istituzionale, il contraddittorio risulta integro.

Nel merito il ricorso è accolto. Il passaggio dirimente è la constatazione che la preclusione per i laureati in ingegneria di accedere alla classe A027, originariamente posta dalla Tabella A allegata al d.P.R. n. 19/2016, è venuta meno con efficacia erga omnes per effetto dell’annullamento in parte qua disposto dal TAR del Lazio con le sentenze n. 6360 e n. 6350 del 18 maggio 2022, passate in giudicato per mancata impugnazione.

La caducazione della disposizione regolamentare comporta il venir meno degli effetti degli atti generali e dei decreti ministeriali che a quel d.P.R. rinviavano, con conseguente illegittimità dell’esclusione. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa che ha evidenziato l’irragionevolezza strutturale di un sistema che ammette il laureato in ingegneria agli insegnamenti di matematica e fisica separatamente, ma gli preclude la classe che li ricomprende in unum (TAR Lazio, sez. III, n. 6350 del 2022; TAR Lazio, sez. III, n. 5940 del 26 marzo 2024).

Il Tribunale sottolinea inoltre che l’amministrazione non ha spiegato la correlazione tra la ritenuta inidoneità del titolo e il percorso universitario seguito, considerato l’approccio interdisciplinare degli studi di ingegneria. Il medesimo approdo è stato recepito dal DM n. 255 del 22 dicembre 2023, che per la classe A027 indica quale titolo di accesso anche la laurea in ingegneria. Il ricorso è dunque accolto, con annullamento degli atti impugnati nei limiti dell’interesse del ricorrente; le spese sono compensate per la peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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