Piano Casa in zona 7 del PUT e destinazione d’uso da titoli (TAR Campania n. 3232 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di permesso di costruire che nega l’applicabilità del Piano Casa in zona 7 del PUT non è conforme a diritto ove presupponga un’esclusione generalizzata degli interventi derogatori in tutte le aree tutelate. Per effetto dell’art. 1, comma 79, della l.r. Campania n. 16/2014, restano ferme le sole prescrizioni di tutela paesaggistica dell’art. 17 del PUT, mentre si disapplicano le altre previsioni della l.r. n. 35/1987; l’intervento è ammesso se compatibile con la disciplina di tutela, all’esito di una valutazione concreta. La destinazione d’uso giuridicamente rilevante è quella risultante dai titoli abilitativi e, in difetto, dalle risultanze catastali, non quella impressa da un mero uso di fatto. Le categorie catastali rilevano in via indiziaria e cedono di fronte ai titoli; ai fini dell’art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001, la categoria D/8 non è assimilabile a quella commerciale.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato al Comune un’istanza di permesso di costruire per la trasformazione di un edificio, già adibito a pastificio e poi a scuola, in fabbricato residenziale ai sensi dell’art. 7, comma 6, della l.r. Campania n. 19/2009, che consente il mutamento di destinazione a fini abitativi per edifici non superiori a diecimila metri cubi prevalentemente destinati a uffici, residenze o alloggi di servizio. L’immobile ricade in zona 7 del PUT dell’Area Sorrentino-Amalfitana.
Previa comunicazione dei motivi ostativi, il Comune ha respinto l’istanza rilevando, tra l’altro, l’inapplicabilità del Piano Casa sul territorio comunale richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 261/2021, la mancanza di una destinazione prevalente a uffici e il carattere non dirimente della CILA in sanatoria e della delibera comunale del 1969. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Campania, che ha trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il motivo di diniego incentrato sulla pretesa inapplicabilità del Piano Casa nelle aree ricadenti in zona 7 del PUT. L’art. 1, comma 79, della l.r. Campania n. 16/2014 stabilisce che per tale zona restano ferme le prescrizioni di tutela paesaggistica dell’art. 17 e si disapplicano tutte le altre prescrizioni della l.r. n. 35/1987, con disciplina rimessa agli strumenti urbanistici vigenti.
Da qui il Tribunale ricava che il rinvio operato dall’art. 17 del PUT alla l.r. n. 14/1982 risulta superato, con la conseguenza che la sentenza della Corte costituzionale n. 261/2021 — che ha dichiarato illegittimi i commi 2, 3 e 4 dell’art. 12-bis della l.r. n. 19/2009 nella parte in cui ammettevano deroghe alla pianificazione paesaggistica — ha ribadito la primazia della pianificazione paesaggistica, ma non ha comportato un’esclusione generalizzata del Piano Casa in tutte le aree tutelate. Gli interventi sono ammessi se compatibili con le specifiche previsioni di tutela, all’esito di una valutazione della fattispecie concreta.
Il Collegio passa poi alla seconda ragione ostativa, relativa alla destinazione d’uso dell’immobile. In assenza di titoli edilizi, la destinazione rilevante è quella desumibile dalle risultanze catastali e dai documenti probanti ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001. Le risultanze catastali del 1990 e del 2011, nonché l’anagrafe edilizia comunale dal 1996, attestano la destinazione a scuola e la categoria D/8.
Il Tribunale esclude che la destinazione a scuola sia qualificabile come mero utilizzo di fatto, perché la delibera comunale del 1969 prevedeva specificamente i lavori di adattamento per ricavare aule e uffici. Quanto all’art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001, gli edifici scolastici non rientrano nelle categorie funzionali ivi elencate e la tabella di correlazione colloca la destinazione “scuole” tra quelle compatibili con la categoria D/8, cosicché è erronea l’assimilazione di tale categoria a quella commerciale.
Il gravame è dunque accolto, con annullamento del diniego, per carenza di istruttoria e di motivazione, e condanna del Comune alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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