Atti organizzativi delle aziende sanitarie e funzione assistenziale del professore universitario: la giurisdizione resta al giudice ordinario (TAR Lazio n. 11981 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso aziende sanitarie e policlinici universitari, la giurisdizione sulle controversie relative all’attività assistenziale e al rapporto con l’azienda appartiene al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro: l’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 517/1999 distingue il rapporto con l’Università da quello instaurato con l’azienda, e per quest’ultimo si applicano le norme del personale del SSN, sicché la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo. Diversamente dalle amministrazioni pubbliche in genere, gli atti di macro-organizzazione delle aziende sanitarie sono disciplinati dal diritto privato e adottati con atto di diritto privato, ex art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502/1992. La cognizione della controversia è del giudice ordinario anche quando il ricorrente deduca che l’atto organizzativo celi, in realtà, una sanzione disciplinare atipica: la verifica della natura effettiva dell’atto spetta al giudice investito della causa in riassunzione.
Il Fatto
Il ricorrente, professore universitario dell’area medica e responsabile di una unità operatoria chirurgica presso un policlinico universitario, impugnava la deliberazione del Direttore Generale della Fondazione PTV che, dichiaratamente a tutela del benessere organizzativo e della qualità assistenziale, aveva disposto la sospensione delle attività chirurgiche dell’unità per sei mesi, con conseguente ricollocazione temporanea del personale presso altra unità operativa. Con successivi motivi aggiunti impugnava le note attuative, deducendo che gli atti, al di là del tenore testuale, concretizzassero una sanzione disciplinare atipica e ulteriore rispetto a quella già inflittagli dall’Università, adottata da un soggetto incompetente.
La Fondazione eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, riportandosi alla motivazione già resa in sede cautelare e ribadita nella sua fondatezza. Il TAR Lazio ha premesso che il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori universitari dell’area medica che prestino attività assistenziale presso le aziende ospedaliere è regolato dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 517/1999, secondo cui, fermo lo stato giuridico, per l’esercizio dell’attività assistenziale e per il rapporto con le aziende si applicano le norme stabilite per il personale del SSN. Ne consegue che, quando la parte datoriale è l’azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario è mero presupposto del rapporto lavorativo e l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali dell’azienda, con operatività del principio di cui all’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.
Il Tribunale ha quindi richiamato l’orientamento “granitico” di Cassazione e Consiglio di Stato, tra cui le Sezioni Unite n. 5566/2023, per cui anche gli atti di macro-organizzazione delle aziende sanitarie — adottati con atto di diritto privato in coerenza col carattere imprenditoriale delle stesse — sono devoluti al giudice ordinario. Non rileva la prospettazione di parte ricorrente che gli atti fossero in realtà una sanzione disciplinare atipica: il potere disciplinare sui professori universitari spetta solo all’Università, mentre l’azienda è titolare del distinto potere ex art. 5, comma 14, del d.lgs. n. 517/1999 di sospendere dall’attività assistenziale previo parere del Comitato dei garanti, potere nella specie non esercitato. La riqualificazione degli atti come sanzionatori e la verifica dei loro presupposti potrà essere effettuata dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ove adito in riassunzione ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Quanto alla domanda cautelare, il Collegio ha escluso il fumus di giurisdizione e ha ritenuto insussistente il periculum in mora, valorizzando le finalità di prevenzione delle condotte violente o moleste e di sicurezza delle cure sottese agli atti impugnati. Le spese sono state compensate per la peculiarità e delicatezza della vicenda.
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Nota della Redazione
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