Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per la carta docente (TAR Toscana n. 1313 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto del docente al beneficio economico della carta elettronica per la formazione, accerta l’inadempienza dell’Amministrazione e ordina l’esecuzione integrale del titolo. All’Amministrazione debitrice va assegnato un termine per adempiere, con nomina sin d’ora del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il ritardo maturato nella corresponsione di quanto dovuto giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute.

Il Fatto

Il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza divenuta esecutiva e passata in giudicato, ha accertato il diritto del docente ricorrente a usufruire del beneficio di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Lo stesso Tribunale ha condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle annualità in cui il beneficio è stato omesso, oltre interessi e spese di lite.

Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo, il creditore ha proposto ricorso davanti al TAR Toscana per conseguire l’ottemperanza del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza, chiedendo altresì la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dagli atti di causa non emerge alcuna esecuzione della sentenza, salvo che per la parte relativa alle spese di lite. Su questa base dichiara l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, nei limiti dell’interesse del creditore e secondo i termini fissati nella sentenza civile.

Il Tribunale assegna quindi all’Amministrazione il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere all’esecuzione nella parte relativa all’accertamento del diritto al beneficio e al pagamento delle annualità omesse, con interessi dal dovuto al saldo.

Per il caso di ulteriore inadempienza viene nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta che l’interessato gli presenterà dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, curando gli adempimenti necessari e il pagamento delle somme ancora dovute.

Quanto alla penalità di mora, il ritardo maturato giustifica la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione di una somma pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al saldo, secondo il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, cod. proc. amm., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015.

Le spese del giudizio, distratte in favore del difensore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, anche in relazione ai numerosi analoghi precedenti. La sentenza è dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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