Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Toscana n. 491 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, che abbia condannato l’Amministrazione al pagamento di somme al dipendente, il giudice amministrativo accerta la perdurante inesecuzione e ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione entro il termine assegnato. Il decorso inutilizzato del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, integra il presupposto dell’ottemperanza. L’inerzia giustifica la nomina sin d’ora del commissario ad acta, con facoltà di delega, e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
Il Fatto
Il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a un collaboratore ATA il compenso individuale accessorio per i giorni di effettivo servizio prestati in due anni scolastici, in forza di contratti a tempo determinato, quantificato in € 1.143,87, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Formatosi il giudicato, la parte creditrice ha proposto ricorso al TAR per l’ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna del Ministero alla penalità di mora. L’Amministrazione, regolarmente evocata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Dalla documentazione emerge che la sentenza ottemperanda è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice competente, ed è stata notificata al Ministero presso la sede reale. È inoltre decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, prescritto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il ricorso è fondato. Dagli atti non risulta che la sentenza sia stata eseguita, se non per la parte relativa alle spese del giudizio civile. Il Collegio ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza a corrispondere alla parte ricorrente quanto liquidato, oltre interessi legali.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione.
Il ritardo maturato giustifica infine la condanna alla penalità di mora, in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute. Il Collegio richiama l’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, cod. proc. amm., nel testo novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015, che fissa la decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario, tenuto conto del non elevato livello di complessità della causa.
Nota della Redazione
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