L’ottemperanza del decreto ingiuntivo civile non ammette integrazione del giudicato (TAR Sicilia n. 2007 del 30.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un provvedimento emesso dal giudice ordinario, il giudice amministrativo svolge una mera attività esecutiva ed è rigidamente vincolato al comando contenuto nel titolo. Non può integrare la decisione civile né colmare gli spazi vuoti del giudicato, pena l’esercizio di una cognizione piena sul rapporto sottostante in difetto di giurisdizione. Sul piano probatorio trova applicazione il principio generale per cui il creditore che agisce per l’adempimento deve solo provare la fonte del diritto e la scadenza, mentre il debitore è gravato dell’onere di dimostrare il fatto estintivo ex art. 2697, co. 2, c.c. Rientrano nell’esecuzione anche le spese di registrazione del titolo, che seguono ex lege la soccombenza.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato nascente da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Barcellona P.G., con il quale era stato ingiunto al Comune di pagare una somma di denaro oltre interessi e spese. Il titolo era stato notificato con formula esecutiva e successivamente dichiarato definitivamente esecutivo; l’Ente aveva corrisposto solo una parte dell’importo.
Il ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di ordinare il pagamento della somma residua, degli interessi sulla stessa e su quella già versata, delle spese liquidate nel titolo e delle spese di registrazione, con assegnazione di un termine e nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), c.p.a., e ha accertato l’avvenuta notifica del titolo presso la sede reale dell’Ente con il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il decreto ingiuntivo risultava non integralmente eseguito e l’Amministrazione non aveva dedotto alcuna valida giustificazione del parziale inadempimento. Il Tribunale ha richiamato il riparto dell’onere probatorio: il creditore prova la fonte del diritto e la scadenza, il debitore il fatto estintivo ex art. 2697, co. 2, c.c. Non costituendosi, il Comune ha rinunciato a dimostrare l’esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito.
Il passaggio centrale riguarda i poteri cognitivi del giudice dell’ottemperanza. Richiamando un orientamento consolidato (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1311 del 2024; Cons. Stato, Sez. IV, n. 3196 del 2020), il Collegio ha ribadito che a fronte di statuizioni del giudice civile l’attività è meramente esecutiva. Il giudice amministrativo non può interpretare né integrare il giudicato, non essendo fornito di giurisdizione sulla materia oggetto della decisione civile. A fronte di un titolo che quantifica esattamente le somme, deve attenersi alla statuizione senza “riempire” spazi vuoti.
Entro questo perimetro rientrano anche le spese di registrazione del decreto ingiuntivo. La giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, sez. V, n. 6007 del 2022; Cons. Stato, sez. VI, n. 3803 del 2021; Cons. Stato, sez. IV, n. 1495 del 2021) le considera dovute perché hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale e seguono ex lege la soccombenza, quali pesi tributari posti a carico della parte non vittoriosa.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato nel termine di sessanta giorni. Per l’ipotesi di inutile decorso, è stato nominato commissario ad acta il Segretario Generale di un Comune, con facoltà di delega, richiamandone l’attenzione sul rispetto del termine dell’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002 per la liquidazione del compenso. Le spese di giudizio, liquidate in favore del ricorrente, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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