La sanzione per inottemperanza alla demolizione presuppone l’imputabilità colpevole del destinatario (TAR Emilia-Romagna n. 1073 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 per l’inottemperanza all’ordine di demolizione ha natura afflittiva e non ripristinatoria, sicché presuppone l’imputabilità colpevole dell’inottemperanza medesima in capo al suo destinatario. Alla luce del quadro ricostruito dall’Adunanza Plenaria n. 16/2023, essa non può essere irrogata nei confronti di chi, come il liquidatore della società responsabile dell’abuso, non rivestisse alcun titolo di proprietà o di disponibilità delle opere abusive al momento della consumazione dell’illecito istantaneo ad effetti permanenti, coincidente con lo scadere del termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione. L’effetto traslativo dell’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune si verifica invece ope legis alla scadenza del medesimo termine, con conseguente natura meramente dichiarativa del successivo verbale di accertamento dell’inottemperanza. Qualora la sanzione sia applicata a un soggetto carente di legittimazione passiva, l’atto deve essere annullato nei limiti della posizione di quest’ultimo, ferma restando la sua validità nei confronti degli altri obbligati in solido.
Il Fatto
Un’ordinanza di demolizione era stata emessa nel 2004 nei confronti della società allora proprietaria dell’area, che l’aveva impugnata senza successo, fino alla perenzione del ricorso in appello. L’area era stata successivamente trasferita ad altre società, le quali avevano ricevuto l’atto di accertamento dell’inottemperanza e la comunicazione di ripresa del procedimento sanzionatorio per l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, atti impugnati senza esito.
Con determinazione del 2022, il Comune aveva applicato la sanzione pecuniaria per l’omessa ottemperanza anche al ricorrente, a titolo personale e in solido con altri soggetti, qualificandolo come agente responsabile ai sensi della legge n. 689/1981 in qualità di liquidatore e legale rappresentante della società responsabile dell’abuso e della società divenuta proprietaria. Il ricorrente ha impugnato la sanzione e gli atti presupposti, deducendo, tra l’altro, la carenza di legittimazione passiva, la violazione del principio di irretroattività e la prescrizione della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di carenza di interesse, ravvisando la natura provvedimentale dell’atto sanzionatorio e la sua incidenza sulla posizione giuridica del ricorrente. Ha invece dichiarato inammissibili le censure rivolte contro l’ordinanza di demolizione del 2004 e la diffida del 2016, ormai coperte da giudicato a seguito delle impugnazioni proposte dalle società allora intimate e comunque tardive.
Nel merito, il Collegio ha escluso che il ricorrente potesse rinnovare le contestazioni sulla consistenza e qualificazione dell’abuso, definitivamente accertate. Ha altresì riconosciuto la legittimità dell’atto di immissione in possesso, costituzione di servitù e trascrizione dell’acquisizione gratuita, qualificandolo come atto vincolato volto ad adeguare la pubblicità immobiliare agli effetti traslativi già prodottisi ope legis alla scadenza dei novanta giorni.
Quanto alla sanzione pecuniaria, il TAR ha richiamato il quadro ricostruito dall’Adunanza Plenaria n. 16/2023, distinguendo le diverse fasi del procedimento repressivo. La sanzione di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 ha carattere afflittivo e non ripristinatorio e presuppone l’imputabilità colpevole dell’inottemperanza, a differenza dell’ordinanza di demolizione che si rivolge a chi ha la disponibilità dell’opera abusiva.
Applicando tale principio al caso concreto, il Collegio ha rilevato che il ricorrente, a titolo personale e nemmeno quale legale rappresentante della società responsabile, non aveva alcun titolo di proprietà o disponibilità delle opere abusive al momento della consumazione dell’illecito, ossia allo scadere dei novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza del 2004. L’illecito omissivo non poteva pertanto essergli imputato, con conseguente accoglimento del ricorso limitatamente all’annullamento dell’obbligo solidale al pagamento della sanzione nei suoi confronti.
Nota della Redazione
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