DIVIETO DI DETENERE ARMI E MUNIZIONI E DUBBIO SULLA SUSSISTENZA DEL FUMUS (TAR Abruzzo n. 65 del 14.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento prefettizio che, ai sensi dell’art. 39 TULPS, dispone il divieto di detenzione di armi e munizioni e la cessione a terzi delle stesse, costituisce atto conseguente e connesso al rigetto dell’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile. In sede cautelare, la domanda di sospensione dell’efficacia di tale atto richiede la compiuta allegazione del periculum in mora, non potendo la sola deduzione dell’illegittimità del provvedimento supplire alla carenza di una dimostrazione specifica del danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del divieto. La reiezione dell’istanza cautelare non implica pronuncia nel merito.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Prefettura dell’Aquila, richiamando il rigetto dell’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia e la successiva conferma da parte del Questore, aveva disposto il divieto di detenere armi e munizioni nonché la cessione a terzi entro il termine di giorni 150 dalla notifica. L’interessato chiedeva l’annullamento previa sospensione dell’atto, ma la sua difesa non deduceva alcuna specifica conseguenza dannosa derivante dall’immediata esecuzione del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR, pur ritenendo la propria giurisdizione e competenza, ha respinto la domanda cautelare. La Corte ha osservato che l’atto impugnato è stato adottato quale atto conseguente e connesso al reiterato rigetto dell’istanza di porto d’armi, di cui il divieto di detenzione costituisce naturale sviluppo applicativo. Il ragionamento del giudice si sviluppa sul piano dell’assenza del periculum in mora: la mancanza di una pur minima allegazione del danno grave e irreparabile impedisce di superare il vaglio di cui all’art. 55 cod. proc. amm..
Nel caso di specie, la mera deduzione della illegittimità del divieto non poteva sorreggere la domanda cautelare, non essendo stato dedotto alcun interesse concreto e attuale alla sospensione dell’esecuzione. La Corte ha conseguentemente escluso l’integrazione dei presupposti per la concessione della misura e ha compensato le spese della fase, disponendo la trasmissione degli atti per l’oscuramento delle generalità ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.