Cessazione della materia del contendere per adempimento tardivo: spese compensate solo in parte (TAR Lazio n. 13896 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. ricorre quando l’Amministrazione, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, esegua integralmente il giudicato, satisfacendo la pretesa azionata. L’intervenuto adempimento non elide tuttavia l’obbligo di regolamentazione delle spese di lite, che il giudice dell’ottemperanza deve operare secondo il criterio della soccombenza virtuale, tenendo conto che l’esecuzione è avvenuta solo a seguito dell’iniziativa giudiziale. In tale evenienza è legittima la parziale compensazione delle spese, con condanna per la restante parte, in applicazione del principio di causalità, e con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente delle istituzioni scolastiche, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24, con condanna dell’Amministrazione a darvi esecuzione. Rimasta inadempiente l’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, a seguito della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente in data 6 luglio 2026, l’Amministrazione aveva dato integrale adempimento alla sentenza ottemperanda. Tale circostanza ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, configurandosi la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha escluso che l’avvenuta esecuzione potesse comportare l’integrale compensazione. L’adempimento, infatti, era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, circostanza che rendeva evidente la necessità dell’intervento giurisdizionale per ottenere quanto già statuito dal giudice del lavoro.
Il Collegio ha quindi disposto una parziale compensazione delle spese, in ragione dell’esecuzione spontanea successiva al ricorso, e ha condannato l’Amministrazione al pagamento della restante parte, liquidata in complessivi euro 400,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, richiamando sul punto il criterio di cui alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sezione VII, n. 864/2026.
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Nota della Redazione
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