Ottemperanza al giudicato e penalità di mora pari agli interessi legali (TAR Campania n. 5963 del 26.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando la sentenza sia stata notificata all’amministrazione, sia passata in giudicato e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997. La mera costituzione formale dell’amministrazione, senza prova dell’adempimento, integra l’inottemperanza e giustifica l’ordine di esecuzione entro un termine perentorio. In caso di ulteriore inerzia va nominato fin d’ora il commissario ad acta. La penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., è determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, dal giorno di comunicazione della sentenza sino all’adempimento o all’insediamento del commissario.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 170/2025 del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, pubblicata l’08.02.2025, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento, in suo favore, delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento della maggiore anzianità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data indicata sino al saldo.
La sentenza è stata notificata all’amministrazione il 5 agosto 2025, sia presso l’Avvocatura di Stato sia presso la sede reale, ed è passata in giudicato come da certificato in atti. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni, il Ministero non ha provveduto al pagamento. Di qui il ricorso, con richiesta di nomina del commissario ad acta, di penalità di mora e di condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. L’amministrazione si è costituita con memoria solo formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’azione. Il ricorso risulta proposto nel rispetto dell’art. 114 c.p.a.: la sentenza posta a fondamento è stata notificata al Ministero ed è passata in giudicato, come attestato dalla documentazione versata in atti.
Quanto al profilo temporale, risulta trascorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo in forma esecutiva, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30 del 1997. La condizione di procedibilità è dunque integrata.
Nel merito, l’amministrazione intimata si è costituita solo formalmente e non ha dato prova di aver adempiuto alle statuizioni giudiziali. L’inerzia è pertanto accertata e il ricorso va accolto, ordinando al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla notifica di parte, se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Tribunale nomina fin d’ora commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o a un funzionario di adeguata professionalità; questi, su istanza della ricorrente, si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Il Collegio accoglie anche la richiesta di penalità di mora. In conformità all’orientamento del Tribunale, la misura è fissata in importo pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dal giorno di comunicazione della sentenza e sino al giorno dell’adempimento o, perdurando l’inerzia, sino all’effettivo insediamento del commissario. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto del carattere seriale delle controversie.
Nota della Redazione
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